Art. 11.
            Valorizzazione dei prodotti ittici regionali

   1.  La Regione, anche al fine di tutelare i consumatori, valorizza
i  prodotti  ittici  regionali  mediante  la promozione di sistemi di
tracciabilita'  e  di  etichettatura,  anche  attraverso  i  consorzi
volontari di tutela.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1 e' istituito il marchio
regionale «Prodotti ittici del Lazio».
   3  .  La  Regione  promuove  e  organizza  campagne  di educazione
alimentare  a  favore dei consumatori, anche attraverso gli operatori
scolastici   e   sanitari   ed  i  circuiti  locali  e  regionali  di
ristorazione organizzata e di qualita'.
   4. Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono dettate le
disposizioni  per la concessione e l'uso del marchio regionale di cui
al  comma 2 nonche' per l'organizzazione delle campagne di educazione
alimentare di cui al comma 3.