Art. 11. Valorizzazione dei prodotti ittici regionali 1. La Regione, anche al fine di tutelare i consumatori, valorizza i prodotti ittici regionali mediante la promozione di sistemi di tracciabilita' e di etichettatura, anche attraverso i consorzi volontari di tutela. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito il marchio regionale «Prodotti ittici del Lazio». 3 . La Regione promuove e organizza campagne di educazione alimentare a favore dei consumatori, anche attraverso gli operatori scolastici e sanitari ed i circuiti locali e regionali di ristorazione organizzata e di qualita'. 4. Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono dettate le disposizioni per la concessione e l'uso del marchio regionale di cui al comma 2 nonche' per l'organizzazione delle campagne di educazione alimentare di cui al comma 3.