Art. 13.
      Impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati

   1.   Al   fine  di  contenere  l'impatto  sull'ambiente  derivante
dall'attivita'  di  acquacoltura  marina,  nei siti costieri riparati
individuati   ai   sensi  del  comma  2,  possono  essere  rilasciate
concessioni  demaniali  per  l'esercizio di tali attivita' nel limite
massimo del 3 per cento della superficie complessiva di ciascun sito.
   2.  La  Giunta  regionale,  con  propria deliberazione, sentita la
competente  commissione  consiliare  individua  e  delimita, anche in
considerazione delle caratteristiche geomorfologiche, idrodinamiche e
qualitative delle acque, i siti costieri riparati.
   3.  Nel regolamento previsto all'art. 15 sono indicati i criteri e
le  modalita' per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1
e, in particolare, per l'eventuale delocalizzazione degli impianti di
acquacoltura  marina,  posizionati in siti costieri riparati, gia' in
esercizio  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, o
degli  impianti  relativi  a  concessioni  demaniali rilasciate prima
della medesima data.