Art. 13. Impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati 1. Al fine di contenere l'impatto sull'ambiente derivante dall'attivita' di acquacoltura marina, nei siti costieri riparati individuati ai sensi del comma 2, possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'esercizio di tali attivita' nel limite massimo del 3 per cento della superficie complessiva di ciascun sito. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare individua e delimita, anche in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche, idrodinamiche e qualitative delle acque, i siti costieri riparati. 3. Nel regolamento previsto all'art. 15 sono indicati i criteri e le modalita' per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e, in particolare, per l'eventuale delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina, posizionati in siti costieri riparati, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o degli impianti relativi a concessioni demaniali rilasciate prima della medesima data.