Art. 14. Specie allevate negli impianti di acquacoltura marina 1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio faunistico regionale, predispone, con propria deliberazione, l'elenco delle specie allevate negli impianti di acquacoltura marina, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le concessioni demaniali per l'esercizio dell'attivita' di acquacoltura marina per l'allevamento di specie diverse da quelle di cui al comma 1 e per l'allevamento di ibridi, sono rilasciate, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere vincolante dell'osservatorio faunistico regionale.