Art. 14.
        Specie allevate negli impianti di acquacoltura marina

   1.   La   Giunta   regionale,   sulla   base   dei   dati  forniti
dall'osservatorio   faunistico  regionale,  predispone,  con  propria
deliberazione,  l'elenco  delle  specie  allevate  negli  impianti di
acquacoltura marina, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
   2.  Le  concessioni  demaniali  per  l'esercizio dell'attivita' di
acquacoltura  marina per l'allevamento di specie diverse da quelle di
cui  al  comma  1 e per l'allevamento di ibridi, sono rilasciate, nel
rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere
vincolante dell'osservatorio faunistico regionale.