Art. 15. Regolamento regionale di attuazione ed integrazione 1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione adottato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sono disciplinati, in particolare: a) i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 e le condizioni per l'eventuale cumulabilita' degli stessi con le altre agevolazioni pubbliche e, in particolare, con quelle previste nel piano triennale e nel piano annuale per la cooperazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione) e successive modifiche; b) le cause di revoca della concessione dei contributi e le procedure per il recupero delle somme erogate; c) la composizione ed i compiti della Commissione consultiva; d) i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarieta' tra le attivita' della pesca e dell'acquacoltura con quelle della pescaturismo e dell'ittiturismo, ai sensi dell'art. 9; e) la concessione e l'uso del marchio regionale «Prodotti ittici del Lazio» di cui all'art. 11, comma 2; f) la promozione e l'organizzazione di campagne di educazione alimentare di cui all'art. 11, comma 3; g) i criteri e le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.