Art. 15.
         Regolamento regionale di attuazione ed integrazione

   1.   Con  regolamento  regionale  di  attuazione  ed  integrazione
adottato  dalla  Giunta  regionale, sentita la commissione consiliare
competente in materia, sono disciplinati, in particolare:
    a)  i  criteri  e  le  modalita' di concessione ed erogazione dei
contributi  di  cui  agli  articoli  8,  9  e  10 e le condizioni per
l'eventuale  cumulabilita'  degli  stessi  con  le altre agevolazioni
pubbliche  e, in particolare, con quelle previste nel piano triennale
e  nel  piano annuale per la cooperazione di cui alla legge regionale
21  luglio  2003,  n.  20 (Disciplina per la promozione e il sostegno
della cooperazione) e successive modifiche;
    b)  le  cause  di  revoca  della  concessione dei contributi e le
procedure per il recupero delle somme erogate;
    c) la composizione ed i compiti della Commissione consultiva;
    d)   i   criteri  per  definire  il  rapporto  di  connessione  e
complementarieta'  tra  le  attivita' della pesca e dell'acquacoltura
con  quelle della pescaturismo e dell'ittiturismo, ai sensi dell'art.
9;
    e)  la concessione e l'uso del marchio regionale «Prodotti ittici
del Lazio» di cui all'art. 11, comma 2;
    f)  la  promozione  e  l'organizzazione di campagne di educazione
alimentare di cui all'art. 11, comma 3;
    g) i criteri e le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, relativi
all'attuazione   delle   disposizioni   in  materia  di  impianti  di
acquacoltura marina in siti costieri riparati.