Art. 17. Disposizione finale 1. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, gli atti regionali sottoposti all'esame degli organismi speciali di cooperazione e concertazione istituiti dalla presente legge non devono essere esaminati ne' dagli organismi di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 14/1999, ne' dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, istituito dalla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13, e successive modifiche.