Art. 17.
                         Disposizione finale

   1.  Ai  sensi  dell'art.  22-bis, comma 2, della legge regionale 6
agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale
e  locale  per  la  realizzazione del decentramento amministrativo) e
successive  modifiche,  gli atti regionali sottoposti all'esame degli
organismi  speciali  di  cooperazione e concertazione istituiti dalla
presente legge non devono essere esaminati ne' dagli organismi di cui
agli articoli 20 e 21 della l.r. 14/1999, ne' dal Consiglio regionale
dell'economia  e  del  lavoro,  istituito  dalla  legge  regionale 23
ottobre 2006, n. 13, e successive modifiche.