Art. 19.
                         Fondo di rotazione

   1.  E'  istituito,  ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 28
dicembre 2007, n. 26, relativo al fondo rotativo per le PMI, un fondo
di  rotazione  relativo alle attivita' del settore ittico, denominato
«Fondo rotativo PMI - Pesca e Acquacoltura».
   2.   Agli   oneri   di   cui  al  comma  1  si  provvede  mediante
l'istituzione,  nell'ambito  dell'UPB  B12,  di  un apposito capitolo
denominato:  «Fondo  rotativo  PMI  -  Pesca  e Acquacoltura», la cui
dotazione  per  il  triennio  2008-2010  e'  di 1 milione di euro per
ciascuna annualita'.
   3.  Alla  copertura  degli  oneri  di  cui al comma 2, si provvede
mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo
T22501.