Art. 19. Fondo di rotazione 1. E' istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al fondo rotativo per le PMI, un fondo di rotazione relativo alle attivita' del settore ittico, denominato «Fondo rotativo PMI - Pesca e Acquacoltura». 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B12, di un apposito capitolo denominato: «Fondo rotativo PMI - Pesca e Acquacoltura», la cui dotazione per il triennio 2008-2010 e' di 1 milione di euro per ciascuna annualita'. 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo T22501.