Art. 2.
                             Interventi

   1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  comma 2, la Regione
direttamente o attraverso altri soggetti attua i seguenti interventi:
    a)  promuove  la  costituzione  dei  distretti  di  pesca  di cui
all'art. 6;
    b)    incentiva    le   attivita'   relative   alla   produzione,
trasformazione  e commercializzazione dei prodotti ittici, attraverso
la  concessione  dei contributi di cui all'art. 8, anche per favorire
la  cooperazione  e  l'associazionismo, l'adeguamento dello sforzo di
pesca e le misure in favore dei lavoratori e delle imprese;
    c)  promuove  l'acquacoltura  biologica,  come disciplinata dalla
normativa  comunitaria,  attraverso  la concessione dei contributi di
cui all'art. 8, comma 1, lettera g);
    d)  incentiva le attivita' della pescaturismo e dell'ittiturismo,
attraverso la concessione dei contributi di cui all'art. 9;
    e) incentiva, altresi', iniziative volte a favorire l'occupazione
e  altre iniziative previste dall'ordinamento comunitario, attraverso
la concessione dei contributi di cui all'art. 10;
    f)  favorisce  l'accesso  al  credito relativo alle attivita' del
settore  ittico  mediante l'istituzione del fondo di rotazione di cui
all'art. 19;
    g)  promuove  sistemi  di  etichettatura  e di tracciabilita' dei
prodotti  ittici,  anche  attraverso  i consorzi volontari di tutela,
istituisce  il  marchio  regionale  di  qualita' denominato «Prodotti
ittici  del  Lazio»,  promuove  ed  organizza  campagne di educazione
alimentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 11;
    h)   promuove   la   ristrutturazione  e  l'ammodernamento  delle
attrezzature  dei  porti  di  pesca, ai fini di una migliore gestione
delle attivita' ittiche e dei servizi connessi;
    i)   promuove   iniziative   e   progetti  di  studi,  ricerca  e
sperimentazione   nel   settore,   anche   attraverso  l'osservatorio
faunistico  regionale  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera o), della
legge  regionale  10  gennaio  1995,  n.  2 (Istituzione dell'Agenzia
regionale  per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio
- ARSIAL) e successive modifiche;
    l)  promuove,  attraverso  l'Agenzia  regionale per lo sviluppo e
l'innovazione  dell'agricoltura  del  Lazio (ARSIAL) di cui alla l.r.
2/1995   e   successive   modifiche,   le  attivita'  della  pesca  e
dell'acquacoltura  responsabile  e  i  controlli  sulla  qualita' dei
prodotti   ittici   e   dei   processi  dell'intera  filiera  ittica,
apportando, a tal fine, alla medesima legge regionale le modifiche di
cui all'art. 16, comma 2.