Art. 20.
                      Disposizione finanziaria

   1.  Agli  oneri  della  presente  legge  si  provvede mediante gli
stanziamenti   previsti   dal   capitolo   B11543   che   assume   la
denominazione:   «Interventi   per   lo  sviluppo  sostenibile  e  la
valorizzazione   delle   attivita'   professionali   della   pesca  e
dell'acquacoltura».