Art. 3.
             Piano annuale per la pesca e l'acquacoltura

   1.  La  Regione  individua  gli  obiettivi  strategici che intende
perseguire  e  le  relative  risorse, nonche' la determinazione degli
interventi  nel  piano  annuale  per  la  pesca  e l'acquacoltura, di
seguito denominato «piano annuale».
   2.  La  Giunta  regionale  predispone lo schema del piano annuale,
sentito il Tavolo blu di cui all'art. 4. Il piano annuale e' adottato
dalla  Giunta  regionale  previo  parere della commissione consiliare
competente in materia di pesca ed acquacoltura.
   3. Il piano annuale, tra l'altro, specifica:
    a) la ripartizione delle risorse finanziarie regionali, nazionali
e  comunitarie  per  ambiti tematici e territoriali d'intervento, con
riferimento ai distretti di pesca di cui all'art. 6;
    b)    gli    interventi    la   cui   attuazione   e'   riservata
all'amministrazione  regionale  e  gli interventi alla cui attuazione
provvedono  altri  soggetti,  ivi  compresi,  gli  enti  locali,  gli
istituti  di  ricerca  pubblici  e privati, le autonomie funzionali e
1'ARSIAL,  anche attraverso apposite convenzioni, contratti o accordi
di  programma,  progetti pilota, nel rispetto della normativa vigente
in materia;
    c)  gli  interventi  che  la  Regione  intende attuare tramite le
cooperative,  i  consorzi  e  le  associazioni  delle imprese nonche'
tramite  gli  altri  operatori  del settore che svolgono le attivita'
professionali sul territorio regionale e le associazioni degli utenti
e dei consumatori di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44
(Norme  per  la  tutela  dell'utente  e del consumatore), mediante la
concessione  di  appositi  contributi, anche al fine di rafforzare il
ruolo della cooperazione e dell'associazionismo;
    d)   le  iniziative  volte  a  favorire  la  cooperazione  tra  i
pescatori,  i  consorzi  tra  le  cooperative e le associazioni tra i
produttori del settore;
    e)  i  tempi e i modi di attuazione degli interventi e sopratutto
le  modalita'  per  la  verifica  dello  stato  di  attuazione  degli
interventi stessi.
   4.  In  sede  di  approvazione  della legge regionale di bilancio,
l'Assessore  regionale competente in materia di agricoltura relaziona
al  Consiglio  regionale in ordine al piano annuale adottato ai sensi
del comma 2.