Art. 3. Piano annuale per la pesca e l'acquacoltura 1. La Regione individua gli obiettivi strategici che intende perseguire e le relative risorse, nonche' la determinazione degli interventi nel piano annuale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato «piano annuale». 2. La Giunta regionale predispone lo schema del piano annuale, sentito il Tavolo blu di cui all'art. 4. Il piano annuale e' adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia di pesca ed acquacoltura. 3. Il piano annuale, tra l'altro, specifica: a) la ripartizione delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie per ambiti tematici e territoriali d'intervento, con riferimento ai distretti di pesca di cui all'art. 6; b) gli interventi la cui attuazione e' riservata all'amministrazione regionale e gli interventi alla cui attuazione provvedono altri soggetti, ivi compresi, gli enti locali, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le autonomie funzionali e 1'ARSIAL, anche attraverso apposite convenzioni, contratti o accordi di programma, progetti pilota, nel rispetto della normativa vigente in materia; c) gli interventi che la Regione intende attuare tramite le cooperative, i consorzi e le associazioni delle imprese nonche' tramite gli altri operatori del settore che svolgono le attivita' professionali sul territorio regionale e le associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore), mediante la concessione di appositi contributi, anche al fine di rafforzare il ruolo della cooperazione e dell'associazionismo; d) le iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra le cooperative e le associazioni tra i produttori del settore; e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi e sopratutto le modalita' per la verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi. 4. In sede di approvazione della legge regionale di bilancio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura relaziona al Consiglio regionale in ordine al piano annuale adottato ai sensi del comma 2.