Art. 4.
                             Tavolo blu

   1.   Presso  l'assessorato  competente  in  materia  di  pesca  ed
acquacoltura   e'   istituito   il   «Tavolo   blu»,  quale  sede  di
concertazione per le politiche regionali del settore.
   2. Il Tavolo blu svolge, in particolare, le seguenti attivita':
    a)  formula  osservazioni  e proposte concernenti il settore, per
gli aspetti istituzionali, economici e sociali;
    b) esprime pareri sullo schema del piano annuale.
   3. Il Tavolo blu e' composto da:
    a)  l'Assessore  regionale  competente  in  materia  di  pesca ed
acquacoltura, che lo presiede, o un suo delegato;
    b) i presidenti delle province o loro delegati;
    e) il Presidente dell'ARSIAL o un suo delegato;
    d) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura (CCIAA) o loro delegati;
    e)  il  Presidente  del  Comitato  regionale  degli  utenti e dei
consumatori;
    f)  il  direttore della direzione regionale competente in materia
di pesca ed acquacoltura;
    g)  il  dirigente della struttura regionale competente in materia
di pesca ed acquacoltura;
    h)  il  dirigente della struttura regionale competente in materia
di sanita' veterinaria;
    i)  un  rappresentante  delle Capitanerie di porto, previa intesa
tra Regione e Ministero competente;
    l)  tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative
maggiormente   rappresentative  a  livello  regionale,  operanti  nel
settore della pesca ed acquacoltura;
    m)  un  rappresentante  delle  associazioni  datoriali  designato
dall'organizzazione   armatoriale   maggiormente   rappresentativa  a
livello regionale, operante nel settore della pesca;
    n)  un  rappresentante  designato dalle associazioni maggiormente
rappresentative    a   livello   regionale   operanti   nel   settore
dell'acquacoltura;
    o)  tre  rappresentanti  designati dalle organizzazioni sindacali
dei  lavoratori  dipendenti  del  settore della pesca ed acquacoltura
maggiormente rappresentative a livello regionale.
   4.  Alle  sedute del Tavolo blu puo' partecipare un componente per
ciascuna  delle  commissioni  consiliari  competenti  in  materia  di
agricoltura, di attivita' produttive e di bilancio.
   5.  Il presidente del Tavolo blu puo' fare intervenire alle sedute
i soggetti interessati alle materie oggetto di esame.
   6.  Le  funzioni  di  segretario  del Tavolo blu sono svolte da un
funzionario   regionale   della  direzione  regionale  competente  in
materia, designato dal direttore della stessa.