Art. 4. Tavolo blu 1. Presso l'assessorato competente in materia di pesca ed acquacoltura e' istituito il «Tavolo blu», quale sede di concertazione per le politiche regionali del settore. 2. Il Tavolo blu svolge, in particolare, le seguenti attivita': a) formula osservazioni e proposte concernenti il settore, per gli aspetti istituzionali, economici e sociali; b) esprime pareri sullo schema del piano annuale. 3. Il Tavolo blu e' composto da: a) l'Assessore regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, che lo presiede, o un suo delegato; b) i presidenti delle province o loro delegati; e) il Presidente dell'ARSIAL o un suo delegato; d) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) o loro delegati; e) il Presidente del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori; f) il direttore della direzione regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura; g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura; h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanita' veterinaria; i) un rappresentante delle Capitanerie di porto, previa intesa tra Regione e Ministero competente; l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, operanti nel settore della pesca ed acquacoltura; m) un rappresentante delle associazioni datoriali designato dall'organizzazione armatoriale maggiormente rappresentativa a livello regionale, operante nel settore della pesca; n) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nel settore dell'acquacoltura; o) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore della pesca ed acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale. 4. Alle sedute del Tavolo blu puo' partecipare un componente per ciascuna delle commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, di attivita' produttive e di bilancio. 5. Il presidente del Tavolo blu puo' fare intervenire alle sedute i soggetti interessati alle materie oggetto di esame. 6. Le funzioni di segretario del Tavolo blu sono svolte da un funzionario regionale della direzione regionale competente in materia, designato dal direttore della stessa.