Art. 5.
             Costituzione e funzionamento del Tavolo blu

   1.  Il  Tavolo  blu e' costituito con decreto del Presidente della
Regione,  su proposta dell'assessore regionale competente in materia,
sentita  la competente commissione consiliare, resta in carica per la
durata  della legislatura ed e' rinnovato entro quarantacinque giorni
dalla  data  di  insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi
della  legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria
del  rinnovo  degli organi amministrativi di competenza della Regione
Lazio).
   2.  Le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 4, comma 3,
lettere  i), l), m), n) e o), sono effettuate entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il Tavolo blu e'
costituito  sulla  base  delle  designazioni ricevute, fatte salve le
successive integrazioni.
   3  .  La  partecipazione  al  Tavolo blu dei singoli componenti e'
assicurata  nell'ambito  delle attivita' istituzionali dei rispettivi
organismi  rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza regionale.
   4.  In  caso  di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un
componente  del  Tavolo  blu, il successore e' nominato con le stesse
modalita'  di  cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza
del Tavolo blu.
   5.  Il  Tavolo blu approva un regolamento interno per disciplinare
il proprio funzionamento.