Art. 5. Costituzione e funzionamento del Tavolo blu 1. Il Tavolo blu e' costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, sentita la competente commissione consiliare, resta in carica per la durata della legislatura ed e' rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). 2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 4, comma 3, lettere i), l), m), n) e o), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il Tavolo blu e' costituito sulla base delle designazioni ricevute, fatte salve le successive integrazioni. 3 . La partecipazione al Tavolo blu dei singoli componenti e' assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente del Tavolo blu, il successore e' nominato con le stesse modalita' di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza del Tavolo blu. 5. Il Tavolo blu approva un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.