Art. 6.
                         Distretti di pesca

   1.  La  Regione, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo
226/2001,  propone  al Ministero delle politiche agricole e forestali
le   modalita'   d'identificazione,   delimitazione  e  gestione  dei
distretti  di  pesca,  quali  aree marine omogenee dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico.
   2.  La  Giunta  regionale,  nel  rispetto del decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali,  istituisce  i distretti di
pesca,  al  fine  di  assicurare  la gestione razionale delle risorse
biologiche,  valorizzare  e  sviluppare  il  settore,  prevedendo  il
necessario raccordo con le commissioni consultive locali per la pesca
e l'acquacoltura di cui all'art. 7.