Art. 6. Distretti di pesca 1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 226/2001, propone al Ministero delle politiche agricole e forestali le modalita' d'identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, quali aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 2. La Giunta regionale, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, istituisce i distretti di pesca, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, valorizzare e sviluppare il settore, prevedendo il necessario raccordo con le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'art. 7.