Art. 7.
     Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura

   1.   La   Regione,  al  fine  di  favorire  a  livello  locale  la
concertazione con le forze sociali, economiche, con le organizzazioni
sindacali  e  con  le  CCIAA,  nonche'  il coordinamento tra soggetti
pubblici   e   privati   che   operano  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura,   istituisce  per  ogni  distretto  di  pesca  una
«Commissione  consultiva  locale  per  la pesca e l'acquacoltura», di
seguito denominata «Commissione consultiva».
   2.   In  particolare,  la  Commissione  consultiva  garantisce  il
necessario   raccordo  con  le  Capitanerie  di  porto  presenti  sul
territorio.
   3.  La  partecipazione  dei  singoli  componenti  alla Commissione
consultiva  e'  assicurata  nell'ambito delle attivita' istituzionali
dei  rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza regionale.
   4. Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono dettate le
disposizioni  per  la  composizione  ed  i  compiti della Commissione
consultiva,  assicurando  la  presenza  di  un  esperto in materia di
sanita' veterinaria.