Art. 7. Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura 1. La Regione, al fine di favorire a livello locale la concertazione con le forze sociali, economiche, con le organizzazioni sindacali e con le CCIAA, nonche' il coordinamento tra soggetti pubblici e privati che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, istituisce per ogni distretto di pesca una «Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura», di seguito denominata «Commissione consultiva». 2. In particolare, la Commissione consultiva garantisce il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul territorio. 3. La partecipazione dei singoli componenti alla Commissione consultiva e' assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 4. Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono dettate le disposizioni per la composizione ed i compiti della Commissione consultiva, assicurando la presenza di un esperto in materia di sanita' veterinaria.