Art. 9. Contributi per la pescaturismo e l'ittiturismo 1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, al fine di promuovere la multifunzionalita' delle imprese del settore, incentiva, anche attraverso accordi con soggetti, titolari o gestori, di stabilimenti balneari, di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione, le attivita' di ospitalita' e ricezione, ricreative, didattiche e culturali della pescaturismo e dell'ittiturismo, come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 226/2001 e successive modifiche, mediante la concessione di contributi. 2. Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono individuati i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarieta' delle attivita' della pescaturismo e dell'ittiturismo in relazione a quelle della pesca e dell'acquacoltura, nonche' i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.