Art. 9.
           Contributi per la pescaturismo e l'ittiturismo

   1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia  di  aiuti di Stato ed in particolare del regolamento (CE) n.
875/2007   della   Commissione,   del   24   luglio   2007,  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis  nel  settore  della pesca e recante modifica del regolamento
(CE)  n. 1860/2004, al fine di promuovere la multifunzionalita' delle
imprese   del   settore,  incentiva,  anche  attraverso  accordi  con
soggetti,  titolari o gestori, di stabilimenti balneari, di strutture
ricettive   e  di  esercizi  di  somministrazione,  le  attivita'  di
ospitalita'  e  ricezione,  ricreative,  didattiche e culturali della
pescaturismo  e  dell'ittiturismo,  come  definite  dall'art.  3  del
decreto  legislativo  226/2001  e  successive  modifiche, mediante la
concessione di contributi.
   2.   Con   il  regolamento  regionale  di  cui  all'art.  15  sono
individuati  i  criteri  per  definire  il  rapporto di connessione e
complementarieta'    delle    attivita'    della    pescaturismo    e
dell'ittiturismo    in    relazione    a   quelle   della   pesca   e
dell'acquacoltura,   nonche'   i   criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.