Art. 7.
               Risorse finanziarie e sistema contabile

   1. Le risorse finanziarie delle agenzie sono costituite:
    a)  dal  fondo  stanziato in apposita unita' previsionale di base
del bilancio regionale;
    b)  dai  proventi derivanti dalle attivita' svolte a favore degli
enti convenzionati ai sensi dell'art. 3;
    c)  da  eventuali  specifici  finanziamenti  disposti dall'Unione
europea, dallo Stato o dalla Regione.
   2. Il sistema contabile delle agenzie e' disciplinato, in coerenza
con  la  legge  regionale  n.  25/2001  e  successive  modifiche, con
apposito  regolamento  adottato  dalla  giunta regionale, su proposta
dell'assessore  regionale  competente in materia di bilancio, sentita
la commissione consiliare competente in materia di bilancio.
   3. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di
cui   al   comma   2,   il   bilancio   di  previsione  dell'agenzia,
l'assestamento  al  bilancio  stesso  e  le  relative variazioni, nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  previste dal comma 1, nonche' il
rendiconto   generale   e   li  trasmette  agli  assessori  regionali
competenti  nella  materia  in  cui  opera  l'agenzia e in materia di
bilancio  ai fini dell'approvazione da parte del consiglio regionale,
in  coerenza  con  le  disposizioni contenute nel titolo VII, capo I,
della legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche.