Art. 7. Risorse finanziarie e sistema contabile 1. Le risorse finanziarie delle agenzie sono costituite: a) dal fondo stanziato in apposita unita' previsionale di base del bilancio regionale; b) dai proventi derivanti dalle attivita' svolte a favore degli enti convenzionati ai sensi dell'art. 3; c) da eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione. 2. Il sistema contabile delle agenzie e' disciplinato, in coerenza con la legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche, con apposito regolamento adottato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio. 3. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, il bilancio di previsione dell'agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonche' il rendiconto generale e li trasmette agli assessori regionali competenti nella materia in cui opera l'agenzia e in materia di bilancio ai fini dell'approvazione da parte del consiglio regionale, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo VII, capo I, della legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche.