Art. 8. Disposizioni transitorie 1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione procede al riordino degli enti indicati nel comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) con le modalita' di cui ai seguenti commi. 2. Sono confermati quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 55 dello statuto: a) l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL); b) l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA); c) l'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (LAZIODISU); d) Laziosanita-Agenzia di sanita' pubblica (ASP); e) l'agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio; f) l'agenzia regionale per la mobilita' (AREMOL). 3. Con successiva legge di modifica della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche si provvede alla riorganizzazione dell'Istituto Jemolo. 4. In considerazione dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale per la gestione delle aree naturali protette, di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e, in particolare, della necessita' di coinvolgere nella gestione stessa gli enti locali territorialmente interessati, e' confermata, altresi', la natura giuridica degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 55 dello statuto. 5. Il consiglio regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta della giunta regionale, adegua ai principi determinati dall'art. 55 dello statuto le leggi regionali istitutive degli enti confermati, ai sensi dei commi 2 e 4, quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, e nel caso di previsione di organi, quali il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori contabili, questi devono essere designati dal consiglio regionale con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni. 6. Sono trasformati da enti pubblici dipendenti dalla Regione in agenzie regionali, ai sensi dell'art. 54 dello statuto: a) l'agenzia Lazio lavoro; b) l'agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS); c) l'agenzia regionale per i parchi (ARP); d) l'agenzia regionale per lo sport (AGENSPORT); e) l'ente regionale per la comunicazione «Istituto Montecelio». 7. La giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, entro il 31 marzo 2008, appositi regolamenti autorizzati contenenti la specifica disciplina delle agenzie regionali istituite mediante trasformazione da enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi del comma 6, nel rispetto dei principi determinati dall'art. 54 dello statuto, delle norme generali dettate dalla presente legge e delle seguenti ulteriori disposizioni: a) le risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali degli enti pubblici trasformati in agenzie sono trasferite alla Regione, che succede nella titolarita' delle risorse stesse e nei rapporti attivi e passivi pendenti; b) il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti di cui alla lettera a) non subisce interruzioni e il personale stesso conserva, nella Regione, la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compreso, in sede di primo inquadramento, il trattamento economico accessorio in godimento al 31 dicembre 2007 riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali, previa acquisizione nei relativi capitoli di bilancio della Regione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio degli enti di provenienza; sono altresi' definiti i processi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori avviati, a seguito di apposita selezione, in progetti di cantiere scuola lavoro finalizzati all'occupazione stabile presso gli enti di cui alla lettera a), conformemente a quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 e dall'art. 58, commi 2 e 5, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 relativi ai cantieri scuola-lavoro; c) le risorse di cui alla lettera a) sono assegnate alle agenzie in misura adeguata all'esercizio delle rispettive funzioni; d) gli organi istituzionali degli enti di cui alla lettera a) restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento dei direttori delle agenzie. 8. L'istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT) e' estinto e le relative funzioni continuano ad essere svolte dall'ente privato costituito ai sensi del comma 9. 9. Il consiglio regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta della giunta regionale, promuove la costituzione o partecipa alla costituzione, nel rispetto dei principi determinati dall'art. 56 dello statuto, di un ente privato che operi nelle materie di competenza dell'istituto regionale per le ville tuscolane, e disciplina, contestualmente, l'estinzione dell'istituto medesimo, nonche' la destinazione delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali, abrogando la relativa legge istitutiva. 10. In sede di adeguamento della legge regionale istitutiva dell'agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (LAZIODISU), ai sensi del comma 5, e' estinto, altresi', l'ente strumentale delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari (ADISU), istituite dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari), dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico «Consorzio polifunzionale Pegaso».