Art. 8.
                      Disposizioni transitorie

   1.  In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione
procede  al  riordino  degli  enti  indicati nel comma 1 dell'art. 31
della  legge  regionale  28  dicembre  2006, n. 27 (legge finanziaria
regionale  per  l'esercizio 2007) con le modalita' di cui ai seguenti
commi.
   2.  Sono  confermati quali enti pubblici dipendenti dalla Regione,
ai sensi dell'art. 55 dello statuto:
    a)   l'agenzia   regionale   per   lo  sviluppo  e  l'innovazione
dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);
    b)  l'agenzia  regionale  per  la protezione ambientale del Lazio
(ARPA);
    c)  l'Agenzia  per  il  diritto agli studi universitari nel Lazio
(LAZIODISU);
    d) Laziosanita-Agenzia di sanita' pubblica (ASP);
    e)  l'agenzia  regionale  per i trapianti e le patologie connesse
del Lazio;
    f) l'agenzia regionale per la mobilita' (AREMOL).
   3.  Con  successiva  legge  di  modifica  della legge regionale 11
luglio  1987,  n.  40  (Costituzione dell'istituto regionale di studi
giuridici   del  Lazio)  e  successive  modifiche  si  provvede  alla
riorganizzazione dell'Istituto Jemolo.
   4.  In  considerazione  dei  principi fondamentali stabiliti dalla
normativa  statale  per  la gestione delle aree naturali protette, di
cui  agli  articoli  22 e seguenti del decreto legislativo 6 dicembre
1991,  n.  394  (legge  quadro  sulle  aree  protette)  e  successive
modifiche  e,  in  particolare, della necessita' di coinvolgere nella
gestione  stessa  gli  enti  locali  territorialmente interessati, e'
confermata,  altresi',  la  natura  giuridica  degli enti di gestione
delle  aree  naturali  protette  di  interesse  regionale  quali enti
pubblici  dipendenti  dalla  Regione,  ai  sensi  dell'art.  55 dello
statuto.
   5.  Il  consiglio  regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta
della  giunta  regionale, adegua ai principi determinati dall'art. 55
dello statuto le leggi regionali istitutive degli enti confermati, ai
sensi  dei commi 2 e 4, quali enti pubblici dipendenti dalla Regione,
e   nel   caso  di  previsione  di  organi,  quali  il  consiglio  di
amministrazione  e  il collegio dei revisori contabili, questi devono
essere  designati  dal  consiglio  regionale  con  voto  limitato per
garantire la rappresentanza delle opposizioni.
   6.  Sono  trasformati da enti pubblici dipendenti dalla Regione in
agenzie regionali, ai sensi dell'art. 54 dello statuto:
    a) l'agenzia Lazio lavoro;
    b) l'agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
    c) l'agenzia regionale per i parchi (ARP);
    d) l'agenzia regionale per lo sport (AGENSPORT);
    e) l'ente regionale per la comunicazione «Istituto Montecelio».
   7. La giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni sindacali
di   categoria,   entro   il  31  marzo  2008,  appositi  regolamenti
autorizzati   contenenti   la   specifica  disciplina  delle  agenzie
regionali   istituite   mediante   trasformazione  da  enti  pubblici
dipendenti  dalla  Regione,  ai  sensi  del comma 6, nel rispetto dei
principi determinati dall'art. 54 dello statuto, delle norme generali
dettate dalla presente legge e delle seguenti ulteriori disposizioni:
    a)  le  risorse  umane,  patrimoniali,  finanziarie e strumentali
degli  enti  pubblici  trasformati  in  agenzie  sono trasferite alla
Regione,  che  succede  nella  titolarita' delle risorse stesse e nei
rapporti attivi e passivi pendenti;
    b) il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti di cui
alla  lettera  a)  non  subisce  interruzioni  e  il personale stesso
conserva,  nella  Regione,  la  posizione  giuridica  ed economica in
godimento  all'atto del trasferimento, ivi compreso, in sede di primo
inquadramento, il trattamento economico accessorio in godimento al 31
dicembre 2007 riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali, previa
acquisizione  nei  relativi  capitoli di bilancio della Regione degli
stanziamenti  iscritti  nei corrispondenti capitoli di bilancio degli
enti   di   provenienza;   sono   altresi'  definiti  i  processi  di
stabilizzazione  occupazionale  dei  lavoratori avviati, a seguito di
apposita selezione, in progetti di cantiere scuola lavoro finalizzati
all'occupazione  stabile  presso  gli  enti  di  cui alla lettera a),
conformemente  a quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale 6
agosto 2007, n. 15 e dall'art. 58, commi 2 e 5, della legge regionale
28 dicembre 2007, n. 26 relativi ai cantieri scuola-lavoro;
    c)  le risorse di cui alla lettera a) sono assegnate alle agenzie
in misura adeguata all'esercizio delle rispettive funzioni;
    d)  gli  organi  istituzionali  degli enti di cui alla lettera a)
restano  in  carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di
insediamento dei direttori delle agenzie.
   8.  L'istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT) e' estinto
e  le relative funzioni continuano ad essere svolte dall'ente privato
costituito ai sensi del comma 9.
   9.  Il  consiglio  regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta
della  giunta  regionale,  promuove  la costituzione o partecipa alla
costituzione,  nel  rispetto  dei  principi  determinati dall'art. 56
dello  statuto,  di  un  ente  privato  che  operi  nelle  materie di
competenza   dell'istituto   regionale  per  le  ville  tuscolane,  e
disciplina,  contestualmente,  l'estinzione  dell'istituto  medesimo,
nonche'   la   destinazione   delle   risorse   umane,  patrimoniali,
finanziarie e strumentali, abrogando la relativa legge istitutiva.
   10.  In  sede  di  adeguamento  della  legge  regionale istitutiva
dell'agenzia  per  il  diritto  agli  studi  universitari  nel  Lazio
(LAZIODISU),  ai  sensi  del  comma  5,  e' estinto, altresi', l'ente
strumentale  delle  aziende  regionali  per  il  diritto  agli  studi
universitari  (ADISU),  istituite  dalla  legge  regionale 31 ottobre
1994,   n.   51  (norme  per  l'attuazione  del  diritto  agli  studi
universitari),  dotato  di personalita' giuridica di diritto pubblico
«Consorzio polifunzionale Pegaso».