Art. 10.

                        Vigilanza e controllo



   1.  Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 la Giunta
regionale   esercita  il  controllo  e  la  vigilanza  nei  confronti
dell'ARP.  A  tal  fine  la  Giunta regionale puo' acquisire dall'ARP
provvedimenti,  atti  e  qualsiasi informazione utile e puo' disporre
ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:
    a)  esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in
caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle
direttive,  tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico,
previa  diffida  ad  adempiere  entro un congruo termine ed a seguito
dell'inutile  decorso  del termine stesso, attraverso la nomina di un
commissario ad acta;
    b)  esercita  il potere di annullamento degli atti del direttore,
esclusivamente   per   motivi   di  legittimita',  previa  diffida  a
provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso
del termine stesso.