Art. 10.
Vigilanza e controllo
1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 la Giunta
regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti
dell'ARP. A tal fine la Giunta regionale puo' acquisire dall'ARP
provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e puo' disporre
ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:
a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in
caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle
direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico,
previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito
dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un
commissario ad acta;
b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore,
esclusivamente per motivi di legittimita', previa diffida a
provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso
del termine stesso.