Art. 11.

               Risorse finanziarie e sistema contabile



   1. Le risorse finanziarie dell'ARP sono costituite da:
    a) un fondo stanziato in apposite unita' previsionali di base del
bilancio regionale;
    b)  contributi  a  qualsiasi  titolo  disposti da enti pubblici e
privati e da altri soggetti;
    c)  proventi  derivanti  dalle attivita' svolte dall'ARP a favore
degli enti di cui all'art. 2, comma 4;
    d)   eventuali   specifici   finanziamenti  disposti  dall'Unione
europea, dallo Stato e dalla Regione.
   2.  Le  entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dalla
Unione  europea  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  al  comma 1 sono
introitate   direttamente  dalla  Regione  in  appositi  capitoli  di
entrata.
   3.  Il  sistema  contabile  dell'ARP  e' disciplinato con apposito
regolamento  adottato  dalla  Giunta  regionale  ai sensi dell'art. 7
della legge regionale n. 1/2008.
   4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di
cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'ARP, l'assestamento al
bilancio  stesso  e  le relative variazioni, nei limiti delle risorse
finanziarie previste dal comma 1, nonche' il rendiconto generale e li
trasmette  alle  direzione  regionali  competenti  in materia di aree
naturali protette e di bilancio, nei termini e per gli adempimenti di
cui  al  titolo  VII,  capo  I,  della  legge  regionale n. 25/2001 e
successive modifiche.