Art. 11.
Risorse finanziarie e sistema contabile
1. Le risorse finanziarie dell'ARP sono costituite da:
a) un fondo stanziato in apposite unita' previsionali di base del
bilancio regionale;
b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e
privati e da altri soggetti;
c) proventi derivanti dalle attivita' svolte dall'ARP a favore
degli enti di cui all'art. 2, comma 4;
d) eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione
europea, dallo Stato e dalla Regione.
2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dalla
Unione europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono
introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di
entrata.
3. Il sistema contabile dell'ARP e' disciplinato con apposito
regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7
della legge regionale n. 1/2008.
4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di
cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'ARP, l'assestamento al
bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse
finanziarie previste dal comma 1, nonche' il rendiconto generale e li
trasmette alle direzione regionali competenti in materia di aree
naturali protette e di bilancio, nei termini e per gli adempimenti di
cui al titolo VII, capo I, della legge regionale n. 25/2001 e
successive modifiche.