Art. 12.

                      Disposizione finanziaria



   1.  Il  capitolo  E  21503  del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario  2008  e'  ridenominato  «Fondo  regionale  per l'agenzia
regionale  per  i parchi, art. 8 legge regionale 1° febbraio 2008, n.
1.».
   2.  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  7,  lettera  b),  della legge
regionale n. 1/2008, la quota parte degli oneri iscritti nel capitolo
E  21501 destinati dal bilancio per l'esercizio finanziario 2008 alle
spese  per  il personale dell'ARP, sono imputati ai capitoli relativi
alle spese del personale di ruolo della Regione.