Art. 12.
Disposizione finanziaria
1. Il capitolo E 21503 del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2008 e' ridenominato «Fondo regionale per l'agenzia
regionale per i parchi, art. 8 legge regionale 1° febbraio 2008, n.
1.».
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), della legge
regionale n. 1/2008, la quota parte degli oneri iscritti nel capitolo
E 21501 destinati dal bilancio per l'esercizio finanziario 2008 alle
spese per il personale dell'ARP, sono imputati ai capitoli relativi
alle spese del personale di ruolo della Regione.