Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Il commissario straordinario dell'ente di diritto pubblico di
cui all'art. 8, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 1/2008,
resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di
conferimento dell'incarico al direttore dell'ARP ai sensi dell'art.
3.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono trasferiti dall'ente di diritto pubblico di cui
all'art. 8, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 1/2008 alla
Regione ed assegnati all'ARP:
a) tutto il personale del ruolo della dirigenza e del ruolo del
restante personale in servizio presso l'ente, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 8, comma 7, lettera b), della legge regionale n.
1/2008;
b) la titolarita' delle risorse patrimoniali, finanziarie e
strumentali.
3. Dalla medesima data prevista al comma 2 la Regione subentra in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti dell'ente di
diritto pubblico di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge
regionale n. 6/2002, provvede all'ampliamento della consistenza
complessiva delle relative dotazioni organiche in considerazione del
personale transitato alla Regione secondo quanto previsto dal comma
2.
5. In sede di prima applicazione:
a) la Giunta regionale nomina il direttore dell'ARP ai sensi
dell'art. 3 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento;
b) il direttore predispone la proposta di regolamento
organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di
inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione e'
adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 10.
6. Fino alla data di esecutivita' del regolamento di
organizzazione di cui all'art. 7, conserva efficacia l'organigramma e
la dotazione organica dell'ente di diritto pubblico di cui all'art.
8, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 1/2008.
7. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, nomina commissari
straordinari per la gestione dei monumenti naturali istituiti ai
sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1997 e attualmente
affidati all'ente di diritto pubblico di cui al comma 2. I commissari
straordinari durano in carica fino all'individuazione dei nuovi
soggetti gestori e, comunque, non oltre un anno dalla data della
nomina.