Art. 13.

                      Disposizioni transitorie



   1.  Il  commissario straordinario dell'ente di diritto pubblico di
cui all'art. 8, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 1/2008,
resta  in  carica  per  l'ordinaria amministrazione fino alla data di
conferimento  dell'incarico  al direttore dell'ARP ai sensi dell'art.
3.
   2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
regolamento,  sono  trasferiti  dall'ente  di diritto pubblico di cui
all'art. 8, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 1/2008 alla
Regione ed assegnati all'ARP:
    a)  tutto  il personale del ruolo della dirigenza e del ruolo del
restante  personale in servizio presso l'ente, nel rispetto di quanto
previsto  dall'art.  8, comma 7, lettera b), della legge regionale n.
1/2008;
    b)  la  titolarita'  delle  risorse  patrimoniali,  finanziarie e
strumentali.
   3.  Dalla medesima data prevista al comma 2 la Regione subentra in
tutti  i  rapporti  giuridici  attivi e passivi pendenti dell'ente di
diritto pubblico di cui al comma 2.
   4.  La  Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  13  della  legge
regionale  n.  6/2002,  provvede  all'ampliamento  della  consistenza
complessiva  delle relative dotazioni organiche in considerazione del
personale  transitato  alla Regione secondo quanto previsto dal comma
2.
   5. In sede di prima applicazione:
    a)  la  Giunta  regionale  nomina  il direttore dell'ARP ai sensi
dell'art.  3  entro  30  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente regolamento;
    b)   il   direttore   predispone   la   proposta  di  regolamento
organizzativo  entro  trenta  giorni dalla data di nomina. In caso di
inutile  decorso  del  termine,  il  regolamento di organizzazione e'
adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 10.
   6.   Fino   alla   data   di   esecutivita'   del  regolamento  di
organizzazione di cui all'art. 7, conserva efficacia l'organigramma e
la  dotazione  organica dell'ente di diritto pubblico di cui all'art.
8, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 1/2008.
   7.  Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di
entrata   in  vigore  del  presente  regolamento,  nomina  commissari
straordinari  per  la  gestione  dei  monumenti naturali istituiti ai
sensi  dell'art.  6  della  legge  regionale n. 29/1997 e attualmente
affidati all'ente di diritto pubblico di cui al comma 2. I commissari
straordinari  durano  in  carica  fino  all'individuazione  dei nuovi
soggetti  gestori  e,  comunque,  non  oltre un anno dalla data della
nomina.