Art. 2.

                Natura giuridica e attivita' dell'ARP



   1. L'ARP, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, e'
un'unita'   amministrativa   della   Regione,   dotata  di  autonomia
gestionale,  organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle
risorse   disponibili  ed  in  conformita'  agli  atti  regionali  di
definizione  delle  politiche  e degli obiettivi programmatici, degli
indirizzi  e  delle direttive ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza
della Giunta regionale.
   2.    L'ARP    e'   preposta   allo   svolgimento   di   attivita'
tecnico-operative  di  interesse  regionale  volte  ad  assicurare lo
sviluppo  e l'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree
naturali protette ed in particolare:
    a) assiste gli organismi di gestione delle aree naturali protette
nella  predisposizione  degli strumenti di cui agli articoli 26, 27 e
30  della  legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (norme in materia di
aree  naturali  protette  regionali)  e successive modifiche, nonche'
nella   realizzazione   degli   interventi   previsti  dal  programma
pluriennale di promozione economica e sociale;
    b) assiste gli organismi di gestione delle aree naturali protette
di  interesse  provinciale  nella  gestione  delle  stesse  ai  sensi
dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1997;
    c)  collabora con la direzione regionale competente in materia di
aree  naturali  protette  per la predisposizione di piani e programmi
finalizzati alla tutela e valorizzazione delle aree naturali protette
nonche'  del documento strategico sulla biodiversita' di cui all'art.
11-bis della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche;
    d)  effettua attivita' di monitoraggio e controllo sullo stato di
qualita'  degli  habitat  e delle specie della flora e della fauna di
importanza  comunitaria  di  cui  alla  direttiva 92/43/CEE, ai sensi
dell'art.  25-bis  della  legge  regionale  n.  29/1997  e successive
modifiche;
    e)   cura  la  formazione  professionale,  l'aggiornamento  e  la
qualificazione  del  personale  appartenente  al ruolo unico previsto
dall'art. 23 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche;
    f) su richiesta della Giunta regionale, nel caso di esercizio dei
poteri  sostitutivi  previsti  dagli articoli 19, 26 e 27 della legge
regionale    n.    29/1997    e   successive   modifiche,   provvede,
rispettivamente,  alla  gestione  delle  aree  naturali  protette  di
interesse  regionale  ed  alla  redazione del piano e del regolamento
dell'area.
   3.  L'ARP puo' svolgere attivita' tecnico-operative attinenti allo
sviluppo  e  all'adeguato  funzionamento  del sistema regionale delle
aree  naturali  protette  anche nell'interesse degli enti locali e di
altri  enti  pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la
Regione e l'ente interessato.
   4.  Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'azione amministrativa
e  di  garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione
degli  obiettivi  programmatici in materia di aree naturali protette,
1'ARP  opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali
competenti  per  materia, cui spetta la predisposizione degli atti di
competenza  della  Giunta regionale attinenti all'ARP e alla relativa
attivita',  fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, comma 2,
e 8, comma 2.