Art. 2.
Natura giuridica e attivita' dell'ARP
1. L'ARP, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, e'
un'unita' amministrativa della Regione, dotata di autonomia
gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle
risorse disponibili ed in conformita' agli atti regionali di
definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli
indirizzi e delle direttive ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza
della Giunta regionale.
2. L'ARP e' preposta allo svolgimento di attivita'
tecnico-operative di interesse regionale volte ad assicurare lo
sviluppo e l'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree
naturali protette ed in particolare:
a) assiste gli organismi di gestione delle aree naturali protette
nella predisposizione degli strumenti di cui agli articoli 26, 27 e
30 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (norme in materia di
aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nonche'
nella realizzazione degli interventi previsti dal programma
pluriennale di promozione economica e sociale;
b) assiste gli organismi di gestione delle aree naturali protette
di interesse provinciale nella gestione delle stesse ai sensi
dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1997;
c) collabora con la direzione regionale competente in materia di
aree naturali protette per la predisposizione di piani e programmi
finalizzati alla tutela e valorizzazione delle aree naturali protette
nonche' del documento strategico sulla biodiversita' di cui all'art.
11-bis della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche;
d) effettua attivita' di monitoraggio e controllo sullo stato di
qualita' degli habitat e delle specie della flora e della fauna di
importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, ai sensi
dell'art. 25-bis della legge regionale n. 29/1997 e successive
modifiche;
e) cura la formazione professionale, l'aggiornamento e la
qualificazione del personale appartenente al ruolo unico previsto
dall'art. 23 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche;
f) su richiesta della Giunta regionale, nel caso di esercizio dei
poteri sostitutivi previsti dagli articoli 19, 26 e 27 della legge
regionale n. 29/1997 e successive modifiche, provvede,
rispettivamente, alla gestione delle aree naturali protette di
interesse regionale ed alla redazione del piano e del regolamento
dell'area.
3. L'ARP puo' svolgere attivita' tecnico-operative attinenti allo
sviluppo e all'adeguato funzionamento del sistema regionale delle
aree naturali protette anche nell'interesse degli enti locali e di
altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la
Regione e l'ente interessato.
4. Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'azione amministrativa
e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione
degli obiettivi programmatici in materia di aree naturali protette,
1'ARP opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali
competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di
competenza della Giunta regionale attinenti all'ARP e alla relativa
attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, comma 2,
e 8, comma 2.