Art. 3.
Direttore
1. Organo dell'ARP e' il direttore, nominato, su proposta
congiunta dell'assessore regionale competente in materia di aree
naturali protette e dall'assessore regionale competente in materia di
organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.
53, comma 2, dello statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo
del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e
professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) comprovata professionalita' ed esperienza in materia di aree
naturali protette e nella direzione di organizzazioni complesse.
2. Il direttore e' nominato in conformita' a quanto previsto dalla
normativa vigente per i direttori regionali e il relativo incarico e'
conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi
dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e dell'art. 39, comma 4, della
legge regionale n. 15 settembre 2005, n. 16 (assestamento del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario
2005), l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo
giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale,
salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale puo'
revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della
legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale).
3. Il trattamento economico del direttore e' determinato dalla
Giunta regionale, in sede di conferimento dell'incarico, sulla base
di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative,
dell'entita' delle competenze e delle dimensioni in termini di
risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ARP, in misura,
comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori
regionali dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 15 settembre
2005, n. 16 (assestamento del bilancio di previsione della Regione
Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche.
4. Il direttore dirige e coordina le attivita' dell'ARP ed e'
responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita'
della gestione nonche' della conformita' della gestione stessa agli
atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con
particolare riguardo al programma triennale di attivita' dell'Agenzia
di cui all'art. 8.
Il direttore, tra l'altro:
a) si raccorda con l'assessore regionale competente in materia di
aree naturali protette in relazione agli indirizzi ed alle direttive
emanate dagli organi politici nonche' con il dipartimento e la
direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento
e dell'unitarieta' dell'azione amministrativa;
b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione
dell'ARP ai sensi dell'art. 7;
c) predispone la proposta di programma annuale di attivita'
dell'ARP ai sensi dell'art. 8;
d) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio
stesso e le relative variazioni nonche' il rendiconto generale ai
sensi dell'art. 11;
e) redige la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente
e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare
al rendiconto;
f) conferisce ai dirigenti sottordinati i relativi incarichi;
g) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali
da realizzare nel periodo di validita' del programma annuale di
attivita' dell'ARP, nonche' le necessarie risorse umane, finanziarie
e strumentali;
h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell'ambito
delle proprie competenze come definite dal regolamento di
organizzazione di cui all'art. 7;
i) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i
dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;
l) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e
transigere salvo delega ai dirigenti sottordinati;
m) stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici
regionali ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2,
comma 3, nonche' con enti senza fini di lucro per l'effettuazione
delle attivita' previste dall'art. 6;
n) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di
organizzazione.