Art. 4.

                   Sistema organizzativo dell'ARP



   1.  In  coerenza  con  le  previsioni  dell'art.  11  della  legge
regionale   18   febbraio   2002,   n.   6  (disciplina  del  sistema
organizzativo  della  Giunta  e del Consiglio e disposizioni relative
alla  dirigenza  ed al personale regionale) e del titolo III, capo I,
del  regolamento  regionale  6  settembre  2002,  n.  1,  il  sistema
organizzativo  dell'ARP e' costituito da una struttura organizzativa,
articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree.
   2. Il regolamento di organizzazione di cui all'art. 7 definisce il
sistema   organizzativo,   potendo   altresi'   prevedere   ulteriori
articolazioni delle strutture organizzative di base.
   3.  Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento
di  organizzazione,  al  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali
nonche'  alla  ripartizione  del  personale non dirigente nell'ambito
delle  strutture  di cui ai commi 1 e 2, in conformita' alle esigenze
di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.