Art. 4.
Sistema organizzativo dell'ARP
1. In coerenza con le previsioni dell'art. 11 della legge
regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I,
del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, il sistema
organizzativo dell'ARP e' costituito da una struttura organizzativa,
articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree.
2. Il regolamento di organizzazione di cui all'art. 7 definisce il
sistema organizzativo, potendo altresi' prevedere ulteriori
articolazioni delle strutture organizzative di base.
3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento
di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali
nonche' alla ripartizione del personale non dirigente nell'ambito
delle strutture di cui ai commi 1 e 2, in conformita' alle esigenze
di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.