Art. 5.
Personale
1. L'ARP, per l'espletamento delle proprie attivita', si avvale di
personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della
giunta regionale. L'ARP puo' altresi' avvalersi di personale assunto
dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato
nonche' di consulenti esterni di comprovata esperienza, in
conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento di
organizzazione di cui all'art. 7.