Art. 5.

                              Personale



   1. L'ARP, per l'espletamento delle proprie attivita', si avvale di
personale  assunto  a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della
giunta  regionale. L'ARP puo' altresi' avvalersi di personale assunto
dalla  Regione  con  contratto di diritto privato a tempo determinato
nonche'   di   consulenti   esterni   di  comprovata  esperienza,  in
conformita'   alle   disposizioni   contenute   nel   regolamento  di
organizzazione di cui all'art. 7.