Art. 6.
Collaborazioni esterne
1. L'ARP puo' avvalersi, previa sottoscrizione di apposite
convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della
collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della
ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e
ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.