Art. 7.

                    Regolamento di organizzazione



   1.  Ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  regionale n. 1/2008, il
direttore  predispone  la  proposta  di regolamento di organizzazione
dell'ARP, nella quale sono stabiliti, in particolare:
    a) il sistema organizzativo dell'ARP;
    b)  il contingente complessivo del personale attribuito all'ARP e
la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di
cui all'art. 4;
    c) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;
    d) le modalita' per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
    e)  le  modalita' per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi
programmatici   e  delle  necessarie  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali,  nonche'  per  la verifica dei risultati di gestione, in
coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento
delle strutture organizzative e del personale;
    f) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' nell'interesse
di  enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art.
2;
    g) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze
e  collaborazioni  esterne  nonche'  a contratti di diritto privato a
tempo  determinato,  nel rispetto della normativa statale e regionale
vigente.
   2.  Il  direttore dell'ARP trasmette la proposta di cui al comma 1
ai  direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti
in materia di aree naturali protette e di organizzazione e personale,
ai  fini  della  predisposizione  della  deliberazione  della  giunta
regionale  di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta
dell'Assessore  competente  in  materia  aree  naturali  protette  di
concerto   con   l'assessore   regionale  competente  in  materia  di
organizzazione  e  personale,  sentite le organizzazioni sindacali di
categoria.