Art. 7.
Regolamento di organizzazione
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2008, il
direttore predispone la proposta di regolamento di organizzazione
dell'ARP, nella quale sono stabiliti, in particolare:
a) il sistema organizzativo dell'ARP;
b) il contingente complessivo del personale attribuito all'ARP e
la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di
cui all'art. 4;
c) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;
d) le modalita' per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
e) le modalita' per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi
programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e
strumentali, nonche' per la verifica dei risultati di gestione, in
coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento
delle strutture organizzative e del personale;
f) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' nell'interesse
di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art.
2;
g) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze
e collaborazioni esterne nonche' a contratti di diritto privato a
tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale
vigente.
2. Il direttore dell'ARP trasmette la proposta di cui al comma 1
ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti
in materia di aree naturali protette e di organizzazione e personale,
ai fini della predisposizione della deliberazione della giunta
regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta
dell'Assessore competente in materia aree naturali protette di
concerto con l'assessore regionale competente in materia di
organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria.