Art. 8.
Programmazione dell'attivita'
1. Il direttore, sulla base del programma triennale di attivita'
adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale n. 1/2008, predispone la proposta del programma annuale di
attivita' previsto dall'art. 6 della citata legge regionale n.
1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorita' ed i
progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio
annuale regionale nonche' le necessarie risorse umane, finanziarie,
strumentali e patrimoniali.
2. La proposta del programma annuale di attivita' e' trasmessa dal
direttore dell'ARP, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello
di riferimento del programma, al direttore del dipartimento e al
direttore regionale competenti in materia di aree naturali protette,
i quali predispongono la relativa deliberazione da sottoporre
all'approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore
competente in materia di aree naturali protette.
3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di
direttiva della giunta regionale nei confronti del direttore dell'ARP
per l'attivita' amministrativa e gestionale, nonche' il riferimento
per l'esercizio del controllo strategico di cui all'art. 9.