Art. 8.

                    Programmazione dell'attivita'



   1.  Il  direttore, sulla base del programma triennale di attivita'
adottato  dalla  Giunta  regionale  ai  sensi dell'art. 2 della legge
regionale  n. 1/2008, predispone la proposta del programma annuale di
attivita'  previsto  dall'art.  6  della  citata  legge  regionale n.
1/2008,  contenente  gli  obiettivi  e  le  relative  priorita'  ed i
progetti  da  realizzare  nel  periodo  cui  si riferisce il bilancio
annuale  regionale  nonche' le necessarie risorse umane, finanziarie,
strumentali e patrimoniali.
   2. La proposta del programma annuale di attivita' e' trasmessa dal
direttore dell'ARP, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello
di  riferimento  del  programma,  al  direttore del dipartimento e al
direttore  regionale competenti in materia di aree naturali protette,
i   quali  predispongono  la  relativa  deliberazione  da  sottoporre
all'approvazione  della  giunta regionale, su proposta dell'assessore
competente in materia di aree naturali protette.
   3.  Il  programma  annuale  costituisce  atto  di  indirizzo  e di
direttiva della giunta regionale nei confronti del direttore dell'ARP
per  l'attivita'  amministrativa e gestionale, nonche' il riferimento
per l'esercizio del controllo strategico di cui all'art. 9.