Art. 9.

   Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti



   1.  Il  controllo strategico dell'attivita' dell'ARP e' effettuato
secondo  quanto  previsto  dall'art.  30 del regolamento regionale n.
1/2002 e successive modifiche.
   2.  Il  controllo  di  gestione  e  la  valutazione  del direttore
dell'ARP  e  degli  altri  dirigenti  e'  effettuato  secondo  quanto
previsto  dalla  normativa  regionale  vigente rispettivamente per il
direttore regionale e i dirigenti regionali.