Art. 9. Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti 1. Il controllo strategico dell'attivita' dell'ARP e' effettuato secondo quanto previsto dall'art. 30 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche. 2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'ARP e degli altri dirigenti e' effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente rispettivamente per il direttore regionale e i dirigenti regionali.