Art. 10.
Beneficiari degli interventi regionali in favore dell'emersione
1. Possono beneficiare degli interventi regionali a sostegno
dell'emersione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 16/2007:
a) i datori di lavoro attivi in qualsiasi settore con unita'
operanti all'interno del territorio regionale;
b) i lavoratori che svolgono la propria attivita' nel territorio
regionale, in qualsiasi settore, nelle forme di lavoro autonomo o
professionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver gia' avviato le
procedure di regolarizzazione o aver gia' regolarizzato le posizioni
retributive, contributive e assistenziali dei lavoratori inseriti
nella domanda da presentare alla Regione.
3. Ai fini di quanto stabilito al comma 2, le condizioni ivi
previste si realizzano ove i soggetti di cui al comma 1:
a) si avvalgano della normativa statale in materia di emersione
del lavoro non regolare;
b) si avvalgano dell'art. 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e
seguenti della legge n. 296/2006 e successive modifiche;
c) addivengano preventivamente all'accordo sindacale e alle
conciliazioni individuali ai sensi degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile;
d) siano destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali, non ancora definitivi, aventi ad oggetto l'omesso
pagamento degli oneri contributivi o assistenziali.