Art. 10.

   Beneficiari degli interventi regionali in favore dell'emersione



   1.  Possono  beneficiare  degli  interventi  regionali  a sostegno
dell'emersione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 16/2007:
    a)  i  datori  di  lavoro  attivi in qualsiasi settore con unita'
operanti all'interno del territorio regionale;
    b)  i lavoratori che svolgono la propria attivita' nel territorio
regionale,  in  qualsiasi  settore,  nelle forme di lavoro autonomo o
professionale.
   2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 devono aver gia' avviato le
procedure  di regolarizzazione o aver gia' regolarizzato le posizioni
retributive,  contributive  e  assistenziali  dei lavoratori inseriti
nella domanda da presentare alla Regione.
   3.  Ai  fini  di  quanto  stabilito  al comma 2, le condizioni ivi
previste si realizzano ove i soggetti di cui al comma 1:
    a)  si  avvalgano della normativa statale in materia di emersione
del lavoro non regolare;
    b) si avvalgano dell'art. 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e
seguenti della legge n. 296/2006 e successive modifiche;
    c)  addivengano  preventivamente  all'accordo  sindacale  e  alle
conciliazioni  individuali  ai  sensi  degli  articoli  410 e 411 del
codice di procedura civile;
    d)   siano   destinatari   di   provvedimenti   amministrativi  o
giurisdizionali,  non  ancora  definitivi, aventi ad oggetto l'omesso
pagamento degli oneri contributivi o assistenziali.