Art. 11.

         Dispositivo di ammissione agli interventi regionali



   1.   Il   dispositivo  di  ammissione  agli  interventi  regionali
contiene:
    a) il numero e i nominativi dei lavoratori in emersione;
    b) la durata massima del progetto di emersione;
    c)  il  sostegno  finanziario  concesso,  distinto nella quota in
conto capitale e nella quota in conto interessi, nonche' l'ammontare,
la  durata,  il  tasso  di  interesse  e le modalita' di rimborso del
relativo finanziamento assistito da garanzia Unionfidi Lazio;
    d)  l'impegno  del  tutore  espresso  in  giorni  lavorativi,  da
erogarsi nel corso dell'intero progetto di emersione;
    e)  gli  indicatori sensibili del buon andamento e del buon esito
del progetto di emersione, in relazione agli obiettivi che si prevede
di   raggiungere  per  rendere  stabile  nel  tempo  l'emersione  dei
lavoratori  non  regolari. Tali indicatori sono utilizzati dal tutore
per monitorare l'avanzamento del progetto di emersione;
    f)  il  sostegno  consulenziale  concesso,  con la specificazione
degli  ambiti tecnico-gestionali in cui si interviene e l'impegno del
consulente  specialista  espresso  in  giorni lavorativi, da erogarsi
secondo il piano concordato con il tutore;
    g)  il  sostegno consulenziale concesso per la realizzazione e la
gestione della sicurezza in azienda;
    h) le scadenze dei monitoraggi da effettuarsi a cura del tutore;
    i)  il  prospetto  di  sintesi  degli  impieghi  e  delle risorse
finanziarie mobilitate dal progetto di emersione;
    l)  la natura e i limiti delle modifiche al progetto di emersione
che  il  tutore  concorda  con  il  beneficiario  nel corso della sua
realizzazione.