Art. 11.
Dispositivo di ammissione agli interventi regionali
1. Il dispositivo di ammissione agli interventi regionali
contiene:
a) il numero e i nominativi dei lavoratori in emersione;
b) la durata massima del progetto di emersione;
c) il sostegno finanziario concesso, distinto nella quota in
conto capitale e nella quota in conto interessi, nonche' l'ammontare,
la durata, il tasso di interesse e le modalita' di rimborso del
relativo finanziamento assistito da garanzia Unionfidi Lazio;
d) l'impegno del tutore espresso in giorni lavorativi, da
erogarsi nel corso dell'intero progetto di emersione;
e) gli indicatori sensibili del buon andamento e del buon esito
del progetto di emersione, in relazione agli obiettivi che si prevede
di raggiungere per rendere stabile nel tempo l'emersione dei
lavoratori non regolari. Tali indicatori sono utilizzati dal tutore
per monitorare l'avanzamento del progetto di emersione;
f) il sostegno consulenziale concesso, con la specificazione
degli ambiti tecnico-gestionali in cui si interviene e l'impegno del
consulente specialista espresso in giorni lavorativi, da erogarsi
secondo il piano concordato con il tutore;
g) il sostegno consulenziale concesso per la realizzazione e la
gestione della sicurezza in azienda;
h) le scadenze dei monitoraggi da effettuarsi a cura del tutore;
i) il prospetto di sintesi degli impieghi e delle risorse
finanziarie mobilitate dal progetto di emersione;
l) la natura e i limiti delle modifiche al progetto di emersione
che il tutore concorda con il beneficiario nel corso della sua
realizzazione.