Art. 12.
Modalita' di determinazione del fabbisogno finanziario per
l'attuazione del progetto di emersione
1. Il fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del progetto
di emersione e' calcolato secondo le modalita' di cui all'allegato A
«prospetto degli impieghi e delle fonti di copertura finanziarie».
2. Sono esclusi dal calcolo degli impieghi finanziari:
a) il rimborso degli oneri derivanti dalle procedure di emersione
attivate ai sensi della normativa statale o dei debiti, di qualsiasi
natura e verso qualsiasi creditore, contratti prima della domanda di
intervento regionale;
b) la distribuzione di eventuali utili, da destinarsi interamente
alla riduzione del fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del
progetto di emersione.
3. Il finanziamento a tasso agevolato, sostenuto dalla garanzia
Unionfidi Lazio, e' estinto entro i tre anni successivi alla
conclusione del progetto di emersione.
4. Il contributo regionale, in tutte le sue componenti, deve
essere compatibile con quanto previsto dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.