Art. 12.

Modalita'   di   determinazione   del   fabbisogno   finanziario  per
               l'attuazione del progetto di emersione



   1.  Il fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del progetto
di  emersione e' calcolato secondo le modalita' di cui all'allegato A
«prospetto degli impieghi e delle fonti di copertura finanziarie».
   2. Sono esclusi dal calcolo degli impieghi finanziari:
    a) il rimborso degli oneri derivanti dalle procedure di emersione
attivate  ai sensi della normativa statale o dei debiti, di qualsiasi
natura  e verso qualsiasi creditore, contratti prima della domanda di
intervento regionale;
    b) la distribuzione di eventuali utili, da destinarsi interamente
alla riduzione del fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del
progetto di emersione.
   3.  Il  finanziamento  a tasso agevolato, sostenuto dalla garanzia
Unionfidi  Lazio,  e'  estinto  entro  i  tre  anni  successivi  alla
conclusione del progetto di emersione.
   4.  Il  contributo  regionale,  in  tutte  le sue componenti, deve
essere compatibile con quanto previsto dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.