Art. 14.

                Modifiche al progetto per l'emersione



   1.  Il  progetto  per l'emersione puo' essere modificato nel corso
della  realizzazione  dello  stesso,  su  richiesta del beneficiario,
previo accordo con il tutore nel rispetto dei vincoli specificati nel
dispositivo di ammissione agli interventi regionali.
   2.  La  proposta di modifica del progetto per l'emersione, redatta
congiuntamente  dal  beneficiario  e  dal  tutore,  deve  contenere i
seguenti elementi necessari alla valutazione:
    a)  le  criticita'  emerse  nel  corso  della  realizzazione  del
progetto  per l'emersione, con particolare riferimento al contesto ed
ai condizionamenti che possono derivare dalle modifiche proposte;
    b)  i  dati  concernenti  le  modifiche proposte, con particolare
riguardo   agli   investimenti,   alla   copertura   del   fabbisogno
finanziario, agli obiettivi di mercato ed all'occupazione;
    c) la conferma dell'integrita' del progetto per l'emersione e dei
suoi obiettivi originari.
   3.  Se il tutore ritiene ammissibili le modifiche del progetto per
l'emersione,  la proposta di modifica e' trasmessa a firma congiunta,
del beneficiario e del tutore, alla commissione di valutazione che si
esprime  nella prima riunione utile successiva al trentesimo giorno a
partire dal ricevimento della proposta di modifica.
   4.  Nel caso in cui il beneficiario non ottenga l'approvazione del
tutore  sulle  modifiche  proposte,  puo'  inoltrare  la  proposta di
modifica alla commissione di valutazione.