Art. 14.
Modifiche al progetto per l'emersione
1. Il progetto per l'emersione puo' essere modificato nel corso
della realizzazione dello stesso, su richiesta del beneficiario,
previo accordo con il tutore nel rispetto dei vincoli specificati nel
dispositivo di ammissione agli interventi regionali.
2. La proposta di modifica del progetto per l'emersione, redatta
congiuntamente dal beneficiario e dal tutore, deve contenere i
seguenti elementi necessari alla valutazione:
a) le criticita' emerse nel corso della realizzazione del
progetto per l'emersione, con particolare riferimento al contesto ed
ai condizionamenti che possono derivare dalle modifiche proposte;
b) i dati concernenti le modifiche proposte, con particolare
riguardo agli investimenti, alla copertura del fabbisogno
finanziario, agli obiettivi di mercato ed all'occupazione;
c) la conferma dell'integrita' del progetto per l'emersione e dei
suoi obiettivi originari.
3. Se il tutore ritiene ammissibili le modifiche del progetto per
l'emersione, la proposta di modifica e' trasmessa a firma congiunta,
del beneficiario e del tutore, alla commissione di valutazione che si
esprime nella prima riunione utile successiva al trentesimo giorno a
partire dal ricevimento della proposta di modifica.
4. Nel caso in cui il beneficiario non ottenga l'approvazione del
tutore sulle modifiche proposte, puo' inoltrare la proposta di
modifica alla commissione di valutazione.