Art. 15.
Ripartizione, tempi e modalita' di erogazione e revoca del contributo
regionale
1. La ripartizione, i tempi, le modalita' di erogazione e la
revoca del contributo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della
legge regionale n. 16/2007, sono stabiliti dalla giunta regionale in
sede di programmazione annuale degli interventi.
2. In ogni caso le risorse previste dall'art. 12, comma 1 della
legge regionale n. 16/2007 sono rese disponibili previa verifica del
raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dal
progetto, anche ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge regionale
n. 16/2007.