Art. 15.

Ripartizione, tempi e modalita' di erogazione e revoca del contributo
                              regionale



   1.  La  ripartizione,  i  tempi,  le  modalita' di erogazione e la
revoca  del contributo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della
legge  regionale n. 16/2007, sono stabiliti dalla giunta regionale in
sede di programmazione annuale degli interventi.
   2.  In  ogni  caso le risorse previste dall'art. 12, comma 1 della
legge  regionale n. 16/2007 sono rese disponibili previa verifica del
raggiungimento  degli  obiettivi  intermedi  e  finali  previsti  dal
progetto,  anche ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge regionale
n. 16/2007.