Art. 16.
Atto di indirizzo programmatico per le attivita' ispettive e
programmazione annuale degli interventi
1. L'atto di indirizzo programmatico per le attivita' ispettive,
previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2007, e'
adottato dalla Giunta regionale con cadenza annuale, entro il 31
dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre la data di entrata in
vigore della legge finanziaria regionale.
2. L'atto di programmazione annuale degli interventi per il
contrasto e l'emersione del lavoro non regolare, previsto dall'art.
15 della legge regionale n. 16/2007 e' emanato dalla Giunta regionale
con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque
non oltre la data di entrata in vigore della legge finanziaria
regionale.