Art. 16.

Atto   di  indirizzo  programmatico  per  le  attivita'  ispettive  e
               programmazione annuale degli interventi



   1.  L'atto  di indirizzo programmatico per le attivita' ispettive,
previsto  dall'art.  3, comma 2, della legge regionale n. 16/2007, e'
adottato  dalla  Giunta  regionale  con  cadenza annuale, entro il 31
dicembre  di ciascun anno, e comunque non oltre la data di entrata in
vigore della legge finanziaria regionale.
   2.  L'atto  di  programmazione  annuale  degli  interventi  per il
contrasto  e  l'emersione del lavoro non regolare, previsto dall'art.
15 della legge regionale n. 16/2007 e' emanato dalla Giunta regionale
con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque
non  oltre  la  data  di  entrata  in  vigore della legge finanziaria
regionale.