Art. 17.
Disposizioni transitorie
1. Per l'anno 2008, l'atto di indirizzo programmatico per le
attivita' ispettive e l'atto di programmazione annuale degli
interventi per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare
previsti dall'art. 16, sono adottati dalla Giunta regionale entro il
31 marzo.
2. La costituzione della cabina di regia di cui all'art. 3, comma
4 della legge regionale n. 16/2007, nonche' la definizione della
composizione e degli eventuali ulteriori compiti della stessa, e'
rinviata alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia).
3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione della legge n. 123/2007, i compiti della cabina di regia
prevista dall'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 16/2007, sono
svolti dal comitato di coordinamento di cui all'art. 27 del decreto
legislativo n. 626/1994 e successive modifiche.
4. Con apposita determinazione dirigenziale, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e' individuata l'apposita struttura della direzione
regionale competente in materia di lavoro, di cui all'art. 3, comma
1, lettera a), numero 2).
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Lazio.
Roma, 14 maggio 2008
MARRAZZO
(Omissis).