Art. 17.

                      Disposizioni transitorie



   1.  Per  l'anno  2008,  l'atto  di  indirizzo programmatico per le
attivita'   ispettive   e  l'atto  di  programmazione  annuale  degli
interventi  per  il  contrasto  e l'emersione del lavoro non regolare
previsti  dall'art. 16, sono adottati dalla Giunta regionale entro il
31 marzo.
   2.  La costituzione della cabina di regia di cui all'art. 3, comma
4  della  legge  regionale  n.  16/2007, nonche' la definizione della
composizione  e  degli  eventuali  ulteriori compiti della stessa, e'
rinviata  alla  data  di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione  della  legge  3  agosto  2007,  n. 123 (misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia).
   3.  Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione  della  legge n. 123/2007, i compiti della cabina di regia
prevista  dall'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 16/2007, sono
svolti  dal  comitato di coordinamento di cui all'art. 27 del decreto
legislativo n. 626/1994 e successive modifiche.
   4.  Con  apposita  determinazione dirigenziale, da adottarsi entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  e'  individuata  l'apposita  struttura  della direzione
regionale  competente  in materia di lavoro, di cui all'art. 3, comma
1, lettera a), numero 2).
   Il  presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Lazio.
    Roma, 14 maggio 2008
                              MARRAZZO

   (Omissis).