Art. 2.
Indirizzi e modalita' per l'attuazione delle misure per contrastare
il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione
1. Gli indirizzi per l'attuazione delle misure per contrastare il
lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione, si
conformano ai principi di cui all'art. 1 della legge regionale n.
16/2007.
2. Le misure e gli interventi per contrastare il lavoro non
regolare e favorire l'emersione, ferme restando le modalita' di cui
all'art. 2, commi 2 e 3, della legge regionale n. 16/2007, sono
attuate con le seguenti ulteriori modalita':
a) il rafforzamento e la valorizzazione degli istituti di
concertazione e il confronto fra le parti sociali e le istituzioni
locali per la definizione di documenti concertati di pianificazione
dello sviluppo;
b) le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione
della cultura della legalita' e della responsabilita' sociale delle
imprese rivolte a tutte le componenti sociali e in particolare ai
giovani;
c) l'assegnazione di un tutore ai sensi dell'art. 12, comma 1,
lettera a), della legge regionale n. 16/2007, iscritto nell'elenco di
cui all'art. 7;
d) l'assegnazione di un consulente specialista ai sensi dell'art.
12, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2007, iscritto
nell'elenco di cui all'art. 7;
e) la consulenza e l'assistenza specifica di cui all'art. 12,
comma 1, lettera c) della legge regionale n. 16/2007;
f) il riconoscimento di un sostegno finanziario ai datori di
lavoro impegnati in un progetto di emersione;
g) la promozione, in collaborazione con le associazioni degli
utenti e dei consumatori, di gruppi di acquisto di utenti e
consumatori finalizzati a orientare la domanda verso prodotti e
servizi certificati sotto il profilo della qualita', dell'origine e
della responsabilita' sociale dei produttori;
h) la promozione di marchi di qualita', di origine e di garanzia
nel rispetto dei criteri di responsabilita' sociale delle imprese ai
sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2007.
3. Il dettaglio delle modalita' di attuazione degli interventi e'
determinato, di volta in volta, in sede di programmazione annuale
degli interventi stessi.