Art. 2.

Indirizzi  e  modalita' per l'attuazione delle misure per contrastare
  il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione



   1.  Gli indirizzi per l'attuazione delle misure per contrastare il
lavoro  non  regolare  e degli interventi a favore dell'emersione, si
conformano  ai  principi  di  cui all'art. 1 della legge regionale n.
16/2007.
   2.  Le  misure  e  gli  interventi  per  contrastare il lavoro non
regolare  e  favorire l'emersione, ferme restando le modalita' di cui
all'art.  2,  commi  2  e  3,  della legge regionale n. 16/2007, sono
attuate con le seguenti ulteriori modalita':
    a)  il  rafforzamento  e  la  valorizzazione  degli  istituti  di
concertazione  e  il  confronto fra le parti sociali e le istituzioni
locali  per  la definizione di documenti concertati di pianificazione
dello sviluppo;
    b)  le  iniziative  di  comunicazione finalizzate alla diffusione
della  cultura  della legalita' e della responsabilita' sociale delle
imprese  rivolte  a  tutte  le componenti sociali e in particolare ai
giovani;
    c)  l'assegnazione  di  un tutore ai sensi dell'art. 12, comma 1,
lettera a), della legge regionale n. 16/2007, iscritto nell'elenco di
cui all'art. 7;
    d) l'assegnazione di un consulente specialista ai sensi dell'art.
12,  comma  1, lettera b), della legge regionale n. 16/2007, iscritto
nell'elenco di cui all'art. 7;
    e)  la  consulenza  e  l'assistenza specifica di cui all'art. 12,
comma 1, lettera c) della legge regionale n. 16/2007;
    f)  il  riconoscimento  di  un  sostegno finanziario ai datori di
lavoro impegnati in un progetto di emersione;
    g)  la  promozione,  in  collaborazione con le associazioni degli
utenti  e  dei  consumatori,  di  gruppi  di  acquisto  di  utenti  e
consumatori  finalizzati  a  orientare  la  domanda  verso prodotti e
servizi  certificati  sotto il profilo della qualita', dell'origine e
della responsabilita' sociale dei produttori;
    h)  la promozione di marchi di qualita', di origine e di garanzia
nel  rispetto dei criteri di responsabilita' sociale delle imprese ai
sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2007.
   3.  Il dettaglio delle modalita' di attuazione degli interventi e'
determinato,  di  volta  in  volta, in sede di programmazione annuale
degli interventi stessi.