Art. 3.
Strutture ed organismi deputati all'attuazione della legge regionale
n. 16/2007
1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 16/2007, sono
individuate:
a) nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro,
le seguenti strutture:
1) la direzione regionale competente in materia di lavoro, per
l'adozione dei provvedimenti finali di ammissione agli interventi
regionali previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 16/2007;
2) un'apposita struttura della direzione regionale competente in
materia di lavoro, con compiti di segreteria amministrativa, per la
commissione regionale per l'emersione di cui all'art. 78 della legge
n. 448/1998;
3) la cabina di regia per l'attuazione delle misure per
contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore
dell'emersione, di cui all'art. 4;
4) una commissione di valutazione dei progetti di emersione, per
le attivita' di cui all'art. 6;
b) nell'ambito delle strutture operanti nel mercato del lavoro,
le seguenti:
1) i centri per l'impiego, per le attivita' di cui all'art. 13
della legge regionale n. 16/2007, nonche' per l'assegnazione del
tutore di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale
n. 16/2007;
2) l'Agenzia Lazio lavoro, con compiti di supporto
tecnico-operativo alla commissione regionale per l'emersione e per le
attivita' relative alla tenuta, all'aggiornamento e alla
pubblicazione dell'elenco dei tutori e dell'elenco dei consulenti
specialisti di cui all'art. 7, all'assegnazione di questi ultimi ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge regionale n.
16/2007, alla determinazione e liquidazione dei compensi ai tutori e
consulenti specialisti, all'istruttoria delle domande di ammissione
agli interventi previsti dall'art. 12 della legge regionale n.
16/2007, all'erogazione dei contributi concessi previa verifica
dell'andamento dei progetti di emersione e dei risultati intermedi e
finali raggiunti, nonche' per le attivita' di cui all'art. 4, comma
7, lettere c) e d);
3) l'osservatorio regionale delle politiche del lavoro, per la
formazione e per l'istruzione di cui all'art. 28 della legge
regionale 7 agosto 1998, n. 38 (organizzazione delle funzioni
regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), e
successive modifiche, per i compiti previsti dall'art. 17 della legge
regionale n. 16/2007;
4) la societa' regionale di garanzia fidi denominata «Unionfidi
Lazio» istituita dall'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997,
n. 11 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997, art.
28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17), e successive modifiche,
per la concessione di garanzie di primo grado sui finanziamenti in
favore dei datori di lavoro per l'attuazione del progetto di
emersione.