Art. 3.

Strutture  ed organismi deputati all'attuazione della legge regionale
                             n. 16/2007



   1.  Ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 16/2007, sono
individuate:
    a)  nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro,
le seguenti strutture:
     1)  la  direzione regionale competente in materia di lavoro, per
l'adozione  dei  provvedimenti  finali  di ammissione agli interventi
regionali previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 16/2007;
     2) un'apposita struttura della direzione regionale competente in
materia  di  lavoro, con compiti di segreteria amministrativa, per la
commissione  regionale per l'emersione di cui all'art. 78 della legge
n. 448/1998;
     3)  la  cabina  di  regia  per  l'attuazione  delle  misure  per
contrastare  il  lavoro  non  regolare  e  degli  interventi a favore
dell'emersione, di cui all'art. 4;
     4) una commissione di valutazione dei progetti di emersione, per
le attivita' di cui all'art. 6;
    b)  nell'ambito  delle strutture operanti nel mercato del lavoro,
le seguenti:
     1)  i  centri per l'impiego, per le attivita' di cui all'art. 13
della  legge  regionale  n.  16/2007,  nonche' per l'assegnazione del
tutore di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale
n. 16/2007;
     2)   l'Agenzia   Lazio   lavoro,   con   compiti   di   supporto
tecnico-operativo alla commissione regionale per l'emersione e per le
attivita'    relative   alla   tenuta,   all'aggiornamento   e   alla
pubblicazione  dell'elenco  dei  tutori  e dell'elenco dei consulenti
specialisti  di  cui all'art. 7, all'assegnazione di questi ultimi ai
sensi  dell'art.  12,  comma  1, lettera b), della legge regionale n.
16/2007,  alla determinazione e liquidazione dei compensi ai tutori e
consulenti  specialisti,  all'istruttoria delle domande di ammissione
agli  interventi  previsti  dall'art.  12  della  legge  regionale n.
16/2007,  all'erogazione  dei  contributi  concessi  previa  verifica
dell'andamento  dei progetti di emersione e dei risultati intermedi e
finali  raggiunti,  nonche' per le attivita' di cui all'art. 4, comma
7, lettere c) e d);
     3)  l'osservatorio  regionale delle politiche del lavoro, per la
formazione  e  per  l'istruzione  di  cui  all'art.  28  della  legge
regionale  7  agosto  1998,  n.  38  (organizzazione  delle  funzioni
regionali  e  locali in materia di politiche attive per il lavoro), e
successive modifiche, per i compiti previsti dall'art. 17 della legge
regionale n. 16/2007;
     4)  la societa' regionale di garanzia fidi denominata «Unionfidi
Lazio»  istituita  dall'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997,
n.  11  (disposizioni  finanziarie  per  la redazione del bilancio di
previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997, art.
28  legge  regionale  11 aprile 1986, n. 17), e successive modifiche,
per  la  concessione  di garanzie di primo grado sui finanziamenti in
favore  dei  datori  di  lavoro  per  l'attuazione  del  progetto  di
emersione.