Art. 4.
Cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il
lavoro non regolare e degli interventi in favore dell'emersione
1. Nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro,
e' istituita la cabina di regia per l'attuazione delle misure per
contrastare il lavoro non regolare e degli interventi in favore
dell'emersione, di seguito denominata «Cabina di regia per
l'emersione», composta:
a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro, che
la presiede;
b) dal presidente della commissione regionale per l'emersione del
lavoro non regolare istituita ai sensi dell'art. 78 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, di seguito
denominata «commissione regionale per l'emersione»;
c) dal direttore della direzione regionale competente in materia
di lavoro;
d) dal direttore dell'Agenzia Lazio lavoro;
e) cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale
indicati dalla commissione regionale di concertazione di cui all'art.
7 della legge regionale n. 38/1998;
f) cinque in rappresentanza delle associazioni dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori
industria, agricoltura, commercio, artigianato e cooperazione
indicati dalla commissione regionale di concertazione;
g) tre in rappresentanza dei servizi ispettivi e delle
istituzioni facenti parte della commissione regionale per l'emersione
e indicati dalla medesima;
h) dalla consigliera regionale di parita', ai sensi dell'art. 15,
commi f) e i), decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246).
2. La cabina di regia per l'emersione e' costituita con decreto
del Presidente della Regione, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le indicazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere e), f)
e g) sono effettuate entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta. Trascorso tale termine, la cabina di regia e' costituita
sulla base delle indicazioni ricevute e fatte salve le successive
integrazioni.
4. La partecipazione dei singoli componenti alla cabina di regia
per l'emersione, e' assicurata nell'ambito delle attivita'
istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza regionale.
5. Il presidente e i componenti della cabina di regia per
l'emersione possono nominare delegati per la partecipazione alle
riunioni e per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.
6. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre
riunioni consecutive comporta, per i componenti di cui comma 1,
lettere e), f) e g), la decadenza dalla carica e la sostituzione con
altro componente. Della avvenuta decadenza la cabina di regia da'
tempestiva comunicazione alle commissioni competenti, ai fini della
relativa sostituzione.
7. La cabina di regia per l'emersione, in particolare, provvede a:
a) promuovere e coordinare l'attuazione degli interventi
contenuti nell'atto di programmazione annuale previsto dall'art. 15
della legge regionale n. 16/2007;
b) vigilare sull'attivita' di gestione tecnica degli interventi
in favore dell'emersione del lavoro non regolare, ai fini della
segnalazione delle eventuali irregolarita' alle strutture regionali
competenti;
c) vigilare sulle attivita' di controllo in ordine al possesso,
alla permanenza o alla perdita dei requisiti previsti all'art. 4
della legge regionale n. 16/2007, ai fini della segnalazione delle
eventuali irregolarita' alle strutture regionali competenti;
d) vigilare sulle attivita' di controllo in ordine
all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge
regionale n. 16/2007, nei contratti di appalto, ai fini della
segnalazione delle eventuali irregolarita' alle strutture regionali
competenti;
e) informare, con periodicita' semestrale, in ordine ai risultati
della propria attivita', la commissione regionale per l'emersione.
8. Per le attivita' previste dal comma 7, le lettere c) e d), la
cabina di regia si avvale della Agenzia Lazio lavoro.