Art. 4.

Cabina  di  regia  per  l'attuazione  delle misure per contrastare il
   lavoro non regolare e degli interventi in favore dell'emersione



   1.  Nell'ambito  dell'assessorato competente in materia di lavoro,
e'  istituita  la  cabina  di regia per l'attuazione delle misure per
contrastare  il  lavoro  non  regolare  e  degli interventi in favore
dell'emersione,   di   seguito   denominata   «Cabina  di  regia  per
l'emersione», composta:
    a)  dall'assessore regionale competente in materia di lavoro, che
la presiede;
    b) dal presidente della commissione regionale per l'emersione del
lavoro  non  regolare  istituita ai sensi dell'art. 78 della legge 23
dicembre   1998,   n.   448   (misure  di  finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione  e  lo  sviluppo)  e successive modifiche, di seguito
denominata «commissione regionale per l'emersione»;
    c)  dal direttore della direzione regionale competente in materia
di lavoro;
    d) dal direttore dell'Agenzia Lazio lavoro;
    e) cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali
dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale
indicati dalla commissione regionale di concertazione di cui all'art.
7 della legge regionale n. 38/1998;
    f)  cinque  in  rappresentanza  delle  associazioni dei datori di
lavoro  maggiormente  rappresentative a livello regionale nei settori
industria,   agricoltura,   commercio,   artigianato  e  cooperazione
indicati dalla commissione regionale di concertazione;
    g)   tre   in   rappresentanza  dei  servizi  ispettivi  e  delle
istituzioni facenti parte della commissione regionale per l'emersione
e indicati dalla medesima;
    h) dalla consigliera regionale di parita', ai sensi dell'art. 15,
commi  f)  e  i),  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice
delle  pari  opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246).
   2.  La  cabina  di regia per l'emersione e' costituita con decreto
del  Presidente  della Regione, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
   3. Le indicazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere e), f)
e  g)  sono  effettuate  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento della
richiesta.  Trascorso  tale termine, la cabina di regia e' costituita
sulla  base  delle  indicazioni  ricevute e fatte salve le successive
integrazioni.
   4.  La  partecipazione dei singoli componenti alla cabina di regia
per   l'emersione,   e'   assicurata   nell'ambito   delle  attivita'
istituzionali  dei  rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza regionale.
   5.  Il  presidente  e  i  componenti  della  cabina  di  regia per
l'emersione  possono  nominare  delegati  per  la partecipazione alle
riunioni e per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.
   6.  La  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo a tre
riunioni  consecutive  comporta,  per  i  componenti  di cui comma 1,
lettere  e), f) e g), la decadenza dalla carica e la sostituzione con
altro  componente.  Della  avvenuta  decadenza la cabina di regia da'
tempestiva  comunicazione  alle commissioni competenti, ai fini della
relativa sostituzione.
   7. La cabina di regia per l'emersione, in particolare, provvede a:
    a)   promuovere   e   coordinare  l'attuazione  degli  interventi
contenuti  nell'atto  di programmazione annuale previsto dall'art. 15
della legge regionale n. 16/2007;
    b)  vigilare  sull'attivita' di gestione tecnica degli interventi
in  favore  dell'emersione  del  lavoro  non  regolare, ai fini della
segnalazione  delle  eventuali irregolarita' alle strutture regionali
competenti;
    c)  vigilare  sulle attivita' di controllo in ordine al possesso,
alla  permanenza  o  alla  perdita  dei requisiti previsti all'art. 4
della  legge  regionale  n. 16/2007, ai fini della segnalazione delle
eventuali irregolarita' alle strutture regionali competenti;
    d)    vigilare   sulle   attivita'   di   controllo   in   ordine
all'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'art. 7 della legge
regionale  n.  16/2007,  nei  contratti  di  appalto,  ai  fini della
segnalazione  delle  eventuali irregolarita' alle strutture regionali
competenti;
    e) informare, con periodicita' semestrale, in ordine ai risultati
della propria attivita', la commissione regionale per l'emersione.
   8.  Per  le attivita' previste dal comma 7, le lettere c) e d), la
cabina di regia si avvale della Agenzia Lazio lavoro.