Art. 5.

Criteri  e  modalita'  per  la  promozione  e  l'organizzazione delle
campagne  per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa
                alla sicurezza nei luoghi di lavoro.


   1.  Le  campagne  di  informazione  di  cui all'art. 8 della legge
regionale  n.  16/2007,  concorrono  a  perseguire  l'obiettivo della
diffusione  della  cultura del lavoro e della legalita' in coerenza a
quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  della legge
regionale n. 16/2007.
   2. La commissione per l'emersione, ai sensi dell'art. 16, comma 2,
lettera  b)  della legge regionale n. 16/2007, provvede a stabilire i
criteri  e  le  modalita'  per la promozione e l'organizzazione delle
campagne  per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa
alla  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro di cui all'art. 8 della legge
regionale n. 16/2007.