Art. 5.
Criteri e modalita' per la promozione e l'organizzazione delle
campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa
alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. Le campagne di informazione di cui all'art. 8 della legge
regionale n. 16/2007, concorrono a perseguire l'obiettivo della
diffusione della cultura del lavoro e della legalita' in coerenza a
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
regionale n. 16/2007.
2. La commissione per l'emersione, ai sensi dell'art. 16, comma 2,
lettera b) della legge regionale n. 16/2007, provvede a stabilire i
criteri e le modalita' per la promozione e l'organizzazione delle
campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa
alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 della legge
regionale n. 16/2007.