Art. 6.
Commissione di valutazione dei progetti per l'emersione. Istituzioni,
compiti e funzionamento
1. Nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro,
e' istituita la commissione di valutazione dei progetti per
l'emersione, di seguito denominata: «commissione di valutazione»,
composta da:
a) un presidente nominato dall'assessore competente in materia di
lavoro;
b) due componenti, di cui uno designato dall'assessore competente
in materia di bilancio e l'altro designato dall'assessore competente
in materia di piccola e media impresa, commercio e artigianato.
2. La commissione di valutazione e' costituita con decreto del
Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La commissione di valutazione svolge, in particolare, i
seguenti compiti:
a) riceve le domande di ammissione agli interventi regionali
previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 16/2007, trasmesse dal
centro per l'impiego territorialmente competente e ne valuta
l'ammissibilita' sulla base dell'esame dei progetti di cui all'art.
14 della legge regionale n. 16/2007, previa istruttoria effettuata
dall'Agenzia Lazio lavoro;
b) puo' richiedere, nell'esame del progetto, le necessarie
integrazioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 14;
c) redige il dispositivo di ammissione di cui all'art. 11.
4. La commissione di valutazione assume le sue decisioni a
maggioranza e si riunisce, con cadenza trimestrale entro e non oltre
la data del 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre ed
esamina le domande ricevute dai centri per l'impiego rispettivamente
entro la data del 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.