Art. 6.

Commissione di valutazione dei progetti per l'emersione. Istituzioni,
                       compiti e funzionamento



   1.  Nell'ambito  dell'assessorato competente in materia di lavoro,
e'   istituita   la  commissione  di  valutazione  dei  progetti  per
l'emersione,  di  seguito  denominata:  «commissione di valutazione»,
composta da:
    a) un presidente nominato dall'assessore competente in materia di
lavoro;
    b) due componenti, di cui uno designato dall'assessore competente
in  materia di bilancio e l'altro designato dall'assessore competente
in materia di piccola e media impresa, commercio e artigianato.
   2.  La  commissione  di  valutazione e' costituita con decreto del
Presidente  della  Regione,  da  emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
   3.  La  commissione  di  valutazione  svolge,  in  particolare,  i
seguenti compiti:
    a)  riceve  le  domande  di  ammissione agli interventi regionali
previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 16/2007, trasmesse dal
centro   per   l'impiego  territorialmente  competente  e  ne  valuta
l'ammissibilita'  sulla  base dell'esame dei progetti di cui all'art.
14  della  legge  regionale n. 16/2007, previa istruttoria effettuata
dall'Agenzia Lazio lavoro;
    b)  puo'  richiedere,  nell'esame  del  progetto,  le  necessarie
integrazioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 14;
    c) redige il dispositivo di ammissione di cui all'art. 11.
   4.  La  commissione  di  valutazione  assume  le  sue  decisioni a
maggioranza  e si riunisce, con cadenza trimestrale entro e non oltre
la  data  del  15  marzo,  15  giugno,  15 settembre e 15 dicembre ed
esamina  le domande ricevute dai centri per l'impiego rispettivamente
entro la data del 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.