Art. 7.
Elenco dei tutori e elenco dei consulenti specialisti, assegnazione
degli incarichi e compensi
1. Presso l'Agenzia Lazio lavoro sono istituiti due distinti
elenchi, rispettivamente, dei tutori di cui al comma 1, lettera a),
dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2007, e dei consulenti
specialisti di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art. 12 della
medesima legge.
2. I tutori sono selezionati attraverso avvisi pubblici rivolti al
personale interno all'amministrazione regionale e ai centri per
l'impiego e a professionisti iscritti agli albi professionali nelle
discipline economiche, giuridiche e di applicazione della legge
regionale n. 16/2007.
3. I consulenti specialisti, singoli professionisti o societa' di
servizi di consulenza, sono selezionati attraverso avvisi pubblici
sulla base delle loro competenze specialistiche.
4. L'aggiornamento dell'elenco dei tutori e dell'elenco dei
consulenti specialisti e' effettuato attraverso la valutazione del
lavoro svolto espresso secondo modalita' e procedure definite dalla
stessa Agenzia Lazio lavoro, anche dai destinatari dell'intervento
regionale.
5. L'Agenzia Lazio lavoro cura la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco dei tutori e dell'elenco degli specialisti nonche' la
pubblicazione degli stessi sul proprio sito telematico.
6. I tutori e i consulenti specialisti sono assegnati,
rispettivamente, dai centri per l'impiego e dall'Agenzia Lazio
lavoro, sulla base dei seguenti criteri:
a) le competenze specifiche in relazione al progetto di emersione
e al soggetto beneficiario;
b) fatto salvo il criterio della competenza, la rotazione e
l'uniformita' di impegno nell'assegnazione degli incarichi ai tutori
e ai consulenti specialisti accreditati.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera
a), della legge regionale n. 16/2007, l'incarico di tutore, ai fini
dell'affrancamento per la redazione del progetto di emersione,
l'assistenza al beneficiario nell'espletamento nelle procedure di
accesso ai benefici previsti dalla normativa statale e regionale in
materia, ha una durata massima di cinque giorni.
8. Per le attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere c) e d),
l'incarico del tutore e' estensibile sulla base delle determinazioni
della commissione di valutazione di cui all'art. 6, in relazione alla
complessita' del progetto di emersione.
9. I compensi dei tutori e dei consulenti specialisti sono
determinati e liquidati dalla Agenzia Lazio lavoro sulla base delle
tariffe professionali vigenti.