Art. 7.

Elenco  dei  tutori e elenco dei consulenti specialisti, assegnazione
                     degli incarichi e compensi



   1.  Presso  l'Agenzia  Lazio  lavoro  sono  istituiti due distinti
elenchi,  rispettivamente,  dei tutori di cui al comma 1, lettera a),
dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  16/2007,  e dei consulenti
specialisti  di  cui  al comma 1, lettere b) e c), dell'art. 12 della
medesima legge.
   2. I tutori sono selezionati attraverso avvisi pubblici rivolti al
personale  interno  all'amministrazione  regionale  e  ai  centri per
l'impiego  e  a professionisti iscritti agli albi professionali nelle
discipline  economiche,  giuridiche  e  di  applicazione  della legge
regionale n. 16/2007.
   3.  I consulenti specialisti, singoli professionisti o societa' di
servizi  di  consulenza,  sono selezionati attraverso avvisi pubblici
sulla base delle loro competenze specialistiche.
   4.  L'aggiornamento  dell'elenco  dei  tutori  e  dell'elenco  dei
consulenti  specialisti  e'  effettuato attraverso la valutazione del
lavoro  svolto  espresso secondo modalita' e procedure definite dalla
stessa  Agenzia  Lazio  lavoro, anche dai destinatari dell'intervento
regionale.
   5.  L'Agenzia  Lazio  lavoro  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento
dell'elenco  dei  tutori  e  dell'elenco degli specialisti nonche' la
pubblicazione degli stessi sul proprio sito telematico.
   6.   I   tutori   e   i  consulenti  specialisti  sono  assegnati,
rispettivamente,  dai  centri  per  l'impiego  e  dall'Agenzia  Lazio
lavoro, sulla base dei seguenti criteri:
    a) le competenze specifiche in relazione al progetto di emersione
e al soggetto beneficiario;
    b)  fatto  salvo  il  criterio  della  competenza, la rotazione e
l'uniformita'  di impegno nell'assegnazione degli incarichi ai tutori
e ai consulenti specialisti accreditati.
   7.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera
a),  della  legge regionale n. 16/2007, l'incarico di tutore, ai fini
dell'affrancamento  per  la  redazione  del  progetto  di  emersione,
l'assistenza  al  beneficiario  nell'espletamento  nelle procedure di
accesso  ai  benefici previsti dalla normativa statale e regionale in
materia, ha una durata massima di cinque giorni.
   8.  Per  le attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere c) e d),
l'incarico  del tutore e' estensibile sulla base delle determinazioni
della commissione di valutazione di cui all'art. 6, in relazione alla
complessita' del progetto di emersione.
   9.  I  compensi  dei  tutori  e  dei  consulenti  specialisti sono
determinati  e  liquidati dalla Agenzia Lazio lavoro sulla base delle
tariffe professionali vigenti.