Art. 8.

                         Compiti del tutore



   1.   Il   tutore,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  in
particolare  dell'art.  12 della legge regionale n. 16/2007, svolge i
seguenti compiti:
    a)  assistere  il  potenziale  beneficiario nella predisposizione
della documentazione richiesta e nell'espletamento delle procedure di
accesso  ai  benefici  previsti  dalla  normativa  statale vigente in
materia di emersione;
    b)  assistere  il  potenziale  beneficiario  nella  redazione del
progetto  per  l'emersione a corredo della domanda di ammissione agli
interventi regionali;
    c) monitorare, secondo le indicazioni specificate nel dispositivo
di  ammissione,  il  progetto  di emersione, rilevando, anche ai fini
dell'erogazione   del  contributo  regionale,  i  dati  significativi
dell'avanzamento  del  progetto  medesimo, cosi' come approvato dalla
commissione di valutazione;
    d)  concordare  con  il beneficiario, su richiesta del medesimo e
nei   limiti  descritti  nel  dispositivo  di  ammissione,  eventuali
modifiche  che  si  dovessero  rendere  necessarie  per  garantire il
raggiungimento  degli  obiettivi  del progetto di emersione approvato
dalla commissione di valutazione.