Art. 8.
Compiti del tutore
1. Il tutore, nel rispetto della normativa vigente e in
particolare dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2007, svolge i
seguenti compiti:
a) assistere il potenziale beneficiario nella predisposizione
della documentazione richiesta e nell'espletamento delle procedure di
accesso ai benefici previsti dalla normativa statale vigente in
materia di emersione;
b) assistere il potenziale beneficiario nella redazione del
progetto per l'emersione a corredo della domanda di ammissione agli
interventi regionali;
c) monitorare, secondo le indicazioni specificate nel dispositivo
di ammissione, il progetto di emersione, rilevando, anche ai fini
dell'erogazione del contributo regionale, i dati significativi
dell'avanzamento del progetto medesimo, cosi' come approvato dalla
commissione di valutazione;
d) concordare con il beneficiario, su richiesta del medesimo e
nei limiti descritti nel dispositivo di ammissione, eventuali
modifiche che si dovessero rendere necessarie per garantire il
raggiungimento degli obiettivi del progetto di emersione approvato
dalla commissione di valutazione.