Art. 9.
Ulteriori modalita' per l'accesso agli interventi di cui all'art. 13
della legge regionale n. 16/2007
1. Al fine di accedere agli interventi regionali, la relativa
domanda oltre ad essere corredata dalla documentazione prevista
dall'art. 13 della legge regionale n. 16/2007, deve contenere,
altresi':
a) l'informativa sulla tutela della riservatezza e consenso al
trattamento dei dati, in conformita' a quanto previsto dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali;
b) la dichiarazione di responsabilita' attestante la mancanza di
altre situazioni di lavoro non regolare in altre unita' produttive
nell'ambito sia del territorio regionale che nazionale;
c) la dichiarazione, per le imprese obbligate al collocamento
mirato delle persone diversamente abili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), di aver
ottemperato agli obblighi relativi.
2. La domanda per beneficiare degli interventi regionali deve
essere corredata, inoltre:
a) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera a), dalla
documentazione che attesti di aver gia' presentato dichiarazione di
emersione, in conformita' a quanto previsto dalla normativa statale
vigente;
b) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera b), dalla
documentazione presentata all'INPS ai sensi dell'art. 1, commi 1192 e
seguenti e commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007);
c) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera c),
dall'accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte
dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice procedura
civile, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, commi 1192,
1194, 1202 e 1203, della legge n. 296/2006;
d) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera d),
dall'accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte
dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice procedura
civile, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, commi 1192,
1194, 1202 e 1203, della legge n. 296/2006, nonche' dalla
documentazione relativa ai provvedimenti amministrativi e
giurisdizionali irrogati, ancorche' in via non definitiva.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 della legge
regionale n. 16/2007:
a) il centro per l'impiego territorialmente competente esamina le
domande, sotto il profilo della correttezza formale e della
completezza della documentazione allegata, e le invia nei quindici
giorni successivi alla data della loro presentazione, alla
commissione di valutazione;
b) nel caso in cui le domande siano carenti sotto il profilo
formale o sostanziale, il tutore, assegnato dal centro per l'impiego
territorialmente competente, provvede ad assistere il datore di
lavoro interessato nel perfezionamento della domanda, nonche', a
inviare la stessa al centro per l'impiego per l'inoltro alla
commissione di valutazione. In assenza della valutazione positiva da
parte del tutore, il datore di lavoro puo' comunque inviare la
propria domanda al centro per l'impiego per un ulteriore verifica;
c) la commissione di valutazione esamina le domande di ammissione
agli interventi regionali trasmesse dal centro per l'impiego
territorialmente competente e, in caso di esito positivo, redige il
dispositivo di ammissione da sottoporre all'approvazione della
direzione regionale competente in materia di lavoro.
4. La domanda di ammissione agli interventi regionali e'
formalizzata al centro per l'impiego territorialmente competente:
a) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera a), entro
dodici mesi decorrenti dalla data della dichiarazione di emersione
presentata all'amministrazione statale competente;
b) nelle ipotesi previste dall'art. 10, comma 3, lettere b), c) e
d) entro il 30 settembre 2009.
5. Nel caso in cui il datore di lavoro, che intenda beneficiare
degli interventi regionali previsti dalla legge regionale n. 16/2007,
voglia essere assistito nella redazione della relativa domanda,
presenta specifica richiesta al centro per l'impiego competente
territorialmente, con allegata la dichiarazione di emersione, con
l'indicazione del numero e dei nominativi dei lavoratori che intende
regolarizzare, corredata dall'accordo sindacale, dalle conciliazioni
individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile e, nella ipotesi prevista
dall'art. 10, comma 3, lettera d), dalla documentazione relativa ai
provvedimenti amministrativi e giurisdizionali irrogati, ancorche' in
via non definitiva.
6. Nella ipotesi prevista al comma 5, il centro per l'impiego
competente assegna al datore di lavoro un tutore iscritto nell'elenco
di cui all'art. 7, per assisterlo nella redazione del progetto di
emersione, nella predisposizione della documentazione richiesta e
nell'espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti
dalla normativa statale vigente in materia di emersione.