Art. 9.

Ulteriori  modalita' per l'accesso agli interventi di cui all'art. 13
                  della legge regionale n. 16/2007



   1.  Al  fine  di  accedere  agli interventi regionali, la relativa
domanda  oltre  ad  essere  corredata  dalla  documentazione prevista
dall'art.  13  della  legge  regionale  n.  16/2007,  deve contenere,
altresi':
    a)  l'informativa  sulla  tutela della riservatezza e consenso al
trattamento   dei  dati,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali;
    b)  la dichiarazione di responsabilita' attestante la mancanza di
altre  situazioni  di  lavoro non regolare in altre unita' produttive
nell'ambito sia del territorio regionale che nazionale;
    c)  la  dichiarazione,  per  le imprese obbligate al collocamento
mirato  delle  persone  diversamente abili di cui alla legge 12 marzo
1999,  n.  68  (norme per il diritto al lavoro dei disabili), di aver
ottemperato agli obblighi relativi.
   2.  La  domanda  per  beneficiare  degli interventi regionali deve
essere corredata, inoltre:
    a) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera a), dalla
documentazione  che  attesti di aver gia' presentato dichiarazione di
emersione,  in  conformita' a quanto previsto dalla normativa statale
vigente;
    b) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera b), dalla
documentazione presentata all'INPS ai sensi dell'art. 1, commi 1192 e
seguenti  e  commi  1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.
296   (disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007);
    c)  nell'ipotesi  prevista  dall'art.  10,  comma  3, lettera c),
dall'accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte
dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice procedura
civile,  in  conformita'  a  quanto previsto dall'art. 1, commi 1192,
1194, 1202 e 1203, della legge n. 296/2006;
    d)  nell'ipotesi  prevista  dall'art.  10,  comma  3, lettera d),
dall'accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte
dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice procedura
civile,  in  conformita'  a  quanto previsto dall'art. 1, commi 1192,
1194,   1202   e   1203,  della  legge  n.  296/2006,  nonche'  dalla
documentazione    relativa    ai   provvedimenti   amministrativi   e
giurisdizionali irrogati, ancorche' in via non definitiva.
   2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  13  della  legge
regionale n. 16/2007:
    a) il centro per l'impiego territorialmente competente esamina le
domande,   sotto   il  profilo  della  correttezza  formale  e  della
completezza  della  documentazione  allegata, e le invia nei quindici
giorni   successivi   alla   data   della  loro  presentazione,  alla
commissione di valutazione;
    b)  nel  caso  in  cui  le domande siano carenti sotto il profilo
formale  o sostanziale, il tutore, assegnato dal centro per l'impiego
territorialmente  competente,  provvede  ad  assistere  il  datore di
lavoro  interessato  nel  perfezionamento  della  domanda, nonche', a
inviare  la  stessa  al  centro  per  l'impiego  per  l'inoltro  alla
commissione  di valutazione. In assenza della valutazione positiva da
parte  del  tutore,  il  datore  di  lavoro  puo' comunque inviare la
propria domanda al centro per l'impiego per un ulteriore verifica;
    c) la commissione di valutazione esamina le domande di ammissione
agli   interventi   regionali  trasmesse  dal  centro  per  l'impiego
territorialmente  competente  e, in caso di esito positivo, redige il
dispositivo   di  ammissione  da  sottoporre  all'approvazione  della
direzione regionale competente in materia di lavoro.
   4.   La   domanda  di  ammissione  agli  interventi  regionali  e'
formalizzata al centro per l'impiego territorialmente competente:
    a) nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, lettera a), entro
dodici  mesi  decorrenti  dalla data della dichiarazione di emersione
presentata all'amministrazione statale competente;
    b) nelle ipotesi previste dall'art. 10, comma 3, lettere b), c) e
d) entro il 30 settembre 2009.
   5.  Nel  caso  in cui il datore di lavoro, che intenda beneficiare
degli interventi regionali previsti dalla legge regionale n. 16/2007,
voglia  essere  assistito  nella  redazione  della  relativa domanda,
presenta  specifica  richiesta  al  centro  per  l'impiego competente
territorialmente,  con  allegata  la  dichiarazione di emersione, con
l'indicazione  del numero e dei nominativi dei lavoratori che intende
regolarizzare,  corredata dall'accordo sindacale, dalle conciliazioni
individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e
411  del  codice  di  procedura  civile  e,  nella  ipotesi  prevista
dall'art.  10,  comma 3, lettera d), dalla documentazione relativa ai
provvedimenti amministrativi e giurisdizionali irrogati, ancorche' in
via non definitiva.
   6.  Nella  ipotesi  prevista  al  comma 5, il centro per l'impiego
competente assegna al datore di lavoro un tutore iscritto nell'elenco
di  cui  all'art.  7,  per assisterlo nella redazione del progetto di
emersione,  nella  predisposizione  della  documentazione richiesta e
nell'espletamento  delle  procedure  di  accesso ai benefici previsti
dalla normativa statale vigente in materia di emersione.