Art. 2.

                        Elezione degli organi



   1.  Le  elezioni  degli  organi  del  nuovo  Comune  di Campolongo
Tapogliano hanno luogo nell'anno 2009, nei termini di cui all'art. 7,
comma  1,  della  legge  regionale  21  aprile  1999, n. 10 (Norme in
materia  di  elezioni  comunali e provinciali, nonche' modifiche alla
legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).
   2.  Dalla  data  di  istituzione  del  nuovo  Comune di Campolongo
Tapogliano  prevista  all'art.  1,  comma  1, della presente legge, i
Sindaci,  le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Campolongo al
Torre  e  Tapogliano cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima
data,   con   decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  conforme
deliberazione della Giunta regionale, vengono nominati un commissario
e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai
Sindaci,  dalle  Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica.
Con  lo stesso decreto e' altresi' determinata l'indennita' di carica
spettante  ai  predetti  commissari; i relativi oneri fanno carico al
bilancio del nuovo Comune.
   3.  Entro  sei  mesi  dall'elezione  degli  organi  del  Comune di
Campolongo Tapogliano e' approvato lo statuto comunale.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile
          1999, n. 10, e' il seguente:
             «Art.  7  (Termini per lo svolgimento delle elezioni). -
          1.  Le  elezioni  degli  organi dei Comuni e delle Province
          della  Regione  si  svolgono  in  un unico turno annuale da
          tenersi  in  una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15
          giugno.
             2.  Qualora  le  condizioni  che  rendono  necessario il
          rinnovo  si verifichino dopo il 24 febbraio, le elezioni si
          svolgono  nello  stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno
          successivo.
             3.  In  via  transitoria  le  elezioni  degli organi dei
          Comuni e delle Province che scadono nel secondo semestre si
          tengono nel primo turno unico elettorale successivo.
             4.  Le  norme  che  stabiliscono i termini entro i quali
          devono svolgersi le elezioni nei Comuni e nelle Province si
          applicano con riferimento al primo turno di elezioni.».