Art. 2. Elezione degli organi 1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano hanno luogo nell'anno 2009, nei termini di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14). 2. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano prevista all'art. 1, comma 1, della presente legge, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto e' altresi' determinata l'indennita' di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune. 3. Entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune di Campolongo Tapogliano e' approvato lo statuto comunale.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, e' il seguente: «Art. 7 (Termini per lo svolgimento delle elezioni). - 1. Le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione si svolgono in un unico turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. 2. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino dopo il 24 febbraio, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo. 3. In via transitoria le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province che scadono nel secondo semestre si tengono nel primo turno unico elettorale successivo. 4. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali devono svolgersi le elezioni nei Comuni e nelle Province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.».