Art. 4.

                       Oneri di primo impianto



   1.  Ai  sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo
2003,   n.   5   (art.   12  dello  Statuto  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia.  Norme  relative  alla richiesta, indizione e
svolgimento  dei  referendum  abrogativo,  propositivo e consultivo e
all'iniziativa   popolare   delle  leggi  regionali),  al  Comune  di
Campolongo  Tapogliano  e'  prevista un'assegnazione speciale per gli
oneri di primo impianto.
   2.  L'assegnazione  di cui al comma 1 e' impegnata nell'anno 2008,
entro  il mese di ottobre, per il 50 per cento a favore del Comune di
Campolongo  al  Torre  e  per  il  restante 50 per cento a favore del
Comune di Tapogliano e liquidata entro marzo 2009 a favore del Comune
di Campolongo Tapogliano.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art. 20 della legge regionale 7 marzo
          2003, n. 5, e' il seguente:
             «Art.  20 (Contenuto delle leggi-provvedimento). - 1. La
          legge  regionale  che istituisce un nuovo Comune o modifica
          le circoscrizioni comunali, deve contenere:
              a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari
          relativi   alla   successione  tra  i  Comuni  interessati,
          compresi i rapporti riguardanti il personale;
              b)  il  termine  per l'elezione degli organi dei Comuni
          interessati.
             2.  In  caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge
          regionale  di  cui  al  comma 1, deve contenere altresi' la
          previsione  di  una  assegnazione speciale per gli oneri di
          primo impianto.
             3.  La legge regionale che istituisce la nuova Provincia
          o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere:
              a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari
          relativi  alla  successione  tra  le  Province interessate,
          compresi i rapporti riguardanti il personale;
              b)  la  previsione di una assegnazione speciale per gli
          oneri  di  primo impianto quando si tratti dell'istituzione
          di una nuova Provincia;
              c)   il  termine  per  l'elezione  degli  organi  delle
          Province interessate.
             4.  In  caso  di  istituzione di una nuova Provincia, le
          Province preesistenti garantiscono alla nuova Provincia, in
          proporzione  al  territorio  e alla popolazione trasferiti,
          personale,  beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
          adeguati.».