Art. 5.

                      Disposizioni transitorie



   1.  Dalla  data  di  istituzione  del  nuovo  Comune di Campolongo
Tapogliano  e  sino  ad emanazione di diverse determinazioni da parte
della  nuova  amministrazione si applicano lo statuto, i regolamenti,
gli  atti  generali  e  le  altre  disposizioni vigenti, alla data di
istituzione del nuovo Comune, nel Comune di Campolongo al Torre.
   2. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di
pianificazione  del nuovo Comune, le prescrizioni derivanti dai piani
vigenti nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
   3.  Le  amministrazioni  comunali  di  Campolongo  al  Torre  e di
Tapogliano  sono abilitate ad assumere fino al 31 dicembre 2008 tutti
i  provvedimenti  necessari  per consentire la piena operativita' del
Comune  di  Campolongo Tapogliano a decorrere dal 1 gennaio 2009 e ad
adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia
ciascuna  singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte
le iniziative idonee a perseguire tale finalita'.
   4.  I  rapporti  contrattuali  di  cui  sono  parte  i  Comuni  di
Campolongo  al  Torre  e di Tapogliano possono essere eccezionalmente
prorogati,  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente, per il tempo
necessario ad assicurare la continuita' della gestione di servizi del
Comune  di  Campolongo Tapogliano e comunque non oltre il 31 dicembre
2009,  apportandovi  le  eventuali  modifiche  rese  necessarie dalla
fusione dei Comuni.
   5. Per le finalita' di cui al comma 3, le amministrazioni comunali
di  Campolongo  al Torre e di Tapogliano sono autorizzate a sostenere
maggiori  oneri  per  il  lavoro straordinario dei propri dipendenti,
anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di
personale.