ALLEGATO

 Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione tipologica
   delle  ZPS,  la  disciplina delle attivita' cinofile consentite al
   loro  interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni
   nell'utilizzo  di  munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge
   regionale  14  giugno  2007, n. 14 (disposizioni per l'adempimento
   degli   obblighi  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
   derivanti  all'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita' europee.
   Attuazione  degli  articoli  4,  5  e 9 della direttiva 79/409/CEE
   concernente   la   conservazione   degli   uccelli   selvatici  in
   conformita'  al  parere motivato della commissione delle Comunita'
   europee  C(2006)  2683  del  28  giugno  2006  e  della  direttiva
   92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli habitat naturali e
   seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche  (legge
   comunitaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione
   20 settembre 2007, n. 0301/Pres.
                               Art. 1.

Modifiche  all'art.  1  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                           0301/Pres./2007

   1.  Alla  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  1 del decreto del
Presidente   della   Regione  n.  0301/Pres/2007,  le  parole  «delle
munizioni   contenenti   graniglia  di  piombo  o  di  acciaio»  sono
sostituite  dalle  seguenti: «del munizionamento a pallini di piombo,
fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato».
                               Art. 2.

Modifiche  all'art.  5  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                           0301/Pres./2007

   1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 5, del decreto del Presidente della
Regione n. 0301/Pres./2007 e' aggiunto il seguente:
   «2-bis.   Nelle  aziende  agri-turistico-venatorie  e  nelle  zone
cinofile   il  cui  territorio  e'  compreso  nei  perimetri  di  ZPS
individuate     successivamente     alla     data     del    rilascio
dell'autorizzazione   all'istituzione  o  al  rinnovo  delle  aziende
agri-turistico-venatorie  e  delle zone cinofile, le attivita' di cui
al  comma  i  possono  compiersi  in  conformita'  a  quanto previsto
dall'autorizzazione sino alla scadenza della medesima.».
                               Art. 3.

Modifiche  all'art.  8  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                           0301/Pres./2007

   1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione
n.  0301/Pres./2007,  le parole «delle munizioni contenenti graniglia
di  piombo  o  di  acciaio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
munizionamento  a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di
piombo nichelato».
                               Art. 4.

                          Entrata in vigore

   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Tondo