ALLEGATO Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. Art. 1. Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres./2007 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres/2007, le parole «delle munizioni contenenti graniglia di piombo o di acciaio» sono sostituite dalle seguenti: «del munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato». Art. 2. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres./2007 1. Dopo il comma 2 dell'art. 5, del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres./2007 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile il cui territorio e' compreso nei perimetri di ZPS individuate successivamente alla data del rilascio dell'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, le attivita' di cui al comma i possono compiersi in conformita' a quanto previsto dall'autorizzazione sino alla scadenza della medesima.». Art. 3. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres./2007 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres./2007, le parole «delle munizioni contenenti graniglia di piombo o di acciaio» sono sostituite dalle seguenti: «del munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato». Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo