ALLEGATO
Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione tipologica
delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile consentite al
loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni
nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge
regionale 14 giugno 2007, n. 14 (disposizioni per l'adempimento
degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici in
conformita' al parere motivato della commissione delle Comunita'
europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge
comunitaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione
20 settembre 2007, n. 0301/Pres.
Art. 1.
Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n.
0301/Pres./2007
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Regione n. 0301/Pres/2007, le parole «delle
munizioni contenenti graniglia di piombo o di acciaio» sono
sostituite dalle seguenti: «del munizionamento a pallini di piombo,
fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato».
Art. 2.
Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n.
0301/Pres./2007
1. Dopo il comma 2 dell'art. 5, del decreto del Presidente della
Regione n. 0301/Pres./2007 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone
cinofile il cui territorio e' compreso nei perimetri di ZPS
individuate successivamente alla data del rilascio
dell'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende
agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, le attivita' di cui
al comma i possono compiersi in conformita' a quanto previsto
dall'autorizzazione sino alla scadenza della medesima.».
Art. 3.
Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.
0301/Pres./2007
1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione
n. 0301/Pres./2007, le parole «delle munizioni contenenti graniglia
di piombo o di acciaio» sono sostituite dalle seguenti: «del
munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di
piombo nichelato».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Visto, il Presidente: Tondo