(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 1° ottobre 2008) Premesso che: IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato la deliberazione n. 239 del 4 agosto 2008 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, nel rispetto dell'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, la gestione dell'anagrafe canina anche attraverso strumenti informatici e l'utilizzo dei microchip come unico sistema di identificazione dei cani. 2. L'identificazione dei cani nel territorio regionale e' obbligatoria e viene effettuata esclusivamente attraverso microchip, aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, forniti dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria regionale del Molise. 3. La gestione dei dati dell'anagrafe canina regionale viene effettuata per mezzo del programma informatico di gestione dell'anagrafe canina predisposto dall'ufficio anagrafe zootecnica del servizio veterinario regionale e denominato: «Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise» (di seguito denominato BDCM), in grado di colloquiare con l'anagrafe canina nazionale istituita presso il dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare del Ministero della salute. Nella banca dati regionale vengono registrati tutti i cani identificati. 4. Tutte le certificazioni veterinarie che prevedono la segnalazione dell'identita' di un cane devono riportare il numero di codice identificativo dell'animale.