Art. 10.
               Modalita' di applicazione dei microchip

   1.   L'applicazione  del  microchip  va  praticata  da  un  medico
veterinario secondo la procedura descritta di seguito:
    a) si verifica l'eventuale presenza di precedenti contrassegni di
identificazione  del  cane  (tatuaggi  e/o  microchip);  qualora  sia
presente  un  tatuaggio,  questo  deve  essere riportato nella scheda
segnaletica.  Qualora fosse gia' presente un microchip non se ne deve
applicare un secondo;
    b) prima della sua applicazione, si verifica la funzionalita' del
microchip, utilizzando il lettore;
    c)  si controlla la corrispondenza tra la lettura del microchip e
il  codice  riportato  sull'etichetta  (fustella) che accompagna ogni
pezzo;
    d)  si  procede all'inoculazione sul lato sinistro del collo, nel
terzo   craniale,   in  modo  da  non  provocare  inutili  sofferenze
all'animale;
    e)  effettuata  l'inoculazione,  si  procede  ad  una  lettura di
verifica;
    f)  l'applicazione  del microchip viene certificata attraverso la
compilazione  della  seconda  parte  dell'allegato  n.  1, dove viene
apposta,  nell'apposito  spazio  su  ciascuna  copia, la fustella del
microchip  contenente  il  numero  dello  stesso,  e riportando nello
spazio  a  lato  la data dell'avvenuta identificazione e la firma. La
scheda  dell'allegato n. 1 deve essere controfirmata dal proprietario
del  cane  o da un suo delegato. Contestualmente si verificano i dati
relativi al proprietario del cane;
    g)  l'allegato  n.  1 va redatto su personal computer in triplice
copia  nel  caso  dei  veterinari liberi professionisti e dei servizi
veterinari  dei  distretti territoriali A.S.Re.M. e in duplice copia,
se  redatto  dal servizio veterinario della sede della zona A.S.Re.M.
Di  tali  copie una va consegnata al proprietario del cane l'altra al
servizio  veterinario  della  zona  A.S.Re.M.  competente  ove  sara'
trattenuta  agli  atti  mentre la terza e' conservata dal veterinario
identificatore  libero  professionista,  per  almeno  tre anni, o dal
servizio veterinario dei distretti territoriali A.S.Re.M.
   2.  Il veterinario libero professionista autorizzato e il servizio
veterinario dei distretti territoriali A.S.Re.M. inviano, con cadenza
almeno  settimanale,  sia  su  supporto  cartaceo  che  tramite posta
elettronica  copia  dell'allegato  n. 1 al servizio veterinario della
A.S.Re.M. competente.
   3. Qualora venga erroneamente applicato un secondo microchip sullo
stesso cane, si provvedera' a riportare sull'allegato n. 1, la doppia
identificazione.  Quest'ultima  dovra'  essere  riportata anche nella
BDCM con una doppia registrazione del cane.