Art. 11.
              Modalita' di iscrizione e identificazione

   1.  I  proprietari o detentori di cani sono tenuti, ai sensi della
legge  regionale n. 7/2005 e del presente regolamento, ad iscrivere i
propri cani alla BDCM, secondo le procedure di seguito descritte:
    a)  il  cane  deve  essere  identificato  ed iscritto in anagrafe
presso    il   servizio   veterinario   della   zona   dell'A.S.Re.M.
territorialmente  competente  entro i primi due mesi di vita; in caso
di  vendita  o  cessione  prima  di tale data, l'identificazione deve
essere anticipata;
    b) al momento dell'identificazione, il responsabile del cane deve
esibire  un  documento  di riconoscimento in corso di validita' ed il
codice fiscale, indispensabili per la registrazione in BDCM;
    c)  al  responsabile  del  cane  verra' consegnata la denuncia di
proprieta'  (allegato n. 1) completa di tutti i dati e della fustella
riportante il codice del microchip;
    d)  in  un  momento  successivo, in seguito alla registrazione in
BDCM   sara'   consegnato  al  responsabile  del  cane  dal  servizio
veterinario  A.S.Re.M. o dal veterinario libero professionista che ha
provveduto  all'identificazione  del  cane,  un  tesserino tascabile,
opportunamente vidimato dal veterinario A.S.Re.M., riportante tutti i
dati del cane e del responsabile stesso.
   2.  Se  il  medico veterinario a cui il cucciolo e' sottoposto per
l'identificazione  valuta  che  per  le dimensioni o per altri motivi
ostativi  (es.  lesioni della parte, seria compromissione dello stato
generale)  non  e' opportuna l'applicazione del microchip, dopo avere
registrato  il  cane  sugli  appositi  moduli, riporta la motivazione
della  mancata identificazione e la data in cui il cane dovra' essere
ricondotto  per l'intervento. Al responsabile verra' consegnata copia
della scheda di identificazione del cane con le suddette indicazioni.
Entro   la   data  prevista  il  cane  dovra'  essere  riportato  dal
veterinario per la conclusione della procedura.
   3.  Fino  all'avvenuta identificazione l'animale non potra' essere
ceduto.
   4. La registrazione in banca dati avverra' solo nel momento in cui
il  cane  sara'  stato  identificato  tramite  il  microchip,  ma  il
proprietario  dell'animale avra' nel frattempo copia della scheda che
attesta  che  ha rispettato l'obbligo di legge e che solo motivazioni
particolari hanno impedito l'inserimento del microchip.
   5.  Coloro  che possiedono un cane introdotto stabilmente da altre
regioni  o  da  altri  stati,  sono  tenuti,  entro  quindici  giorni
dall'acquisizione dell'animale:
    a)  per  i  cani  gia'  identificati  con microchip che risultino
provvisti  della  certificazione veterinaria e/o iscritti nella Banca
dati  nazionale,  alla  segnalazione  dell'acquisizione  del  cane al
servizio   veterinario  della  zona  territoriale  dell'A.S.Re.M.  di
residenza  per  la  registrazione  nella  banca  dati  regionale.  La
suddetta   segnalazione  deve  avvenire  tramite  la  consegna  della
documentazione  rilasciata  dalla  regione  o  stato  di  provenienza
eventualmente integrata con i campi obbligatori dell'allegato n. 1 se
mancanti;
    b)  per  i  cani  gia'  identificati  con microchip che risultino
sprovvisti  della  certificazione  veterinaria e/o non iscritti nella
Banca dati nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al
servizio  veterinario  della zona territoriale A.S.Re.M. di residenza
per  la  registrazione  nella  banca  dati regionale previo pagamento
della sanzione prevista dall'art. 13, comma 2;
    c)  per  i  cani  non  ancora identificati, all'identificazione e
registrazione   dei  cani  stessi  previo  pagamento  della  sanzione
prevista dall'art. 13, comma 4.
   6.  Il responsabile del cane ha l'obbligo di segnalare al servizio
veterinario  della  zona  territoriale della A.S.Re.M., utilizzando i
relativi allegati al presente regolamento, le seguenti variazioni che
dovessero verificarsi:
    a)  entro  quindici  giorni,  il cambio residenza o domicilio, la
cessione ad altro proprietario o la morte del cane;
    b)  entro  tre giorni, i casi di smarrimento o di ritrovamento di
un cane.
   Quest'ultimo   obbligo   corre   anche  per  i  veterinari  liberi
professionisti  qualora intervengano, direttamente o su richiesta, su
animali per i quali non sia rintracciabile il proprietario.
   7.  Le  suddette  segnalazioni  vanno  effettuate  presso  la zona
territoriale  dell'A.S.Re.M.  dove  il  cane e' stato registrato. Nei
casi  in  cui  le  variazioni  dei  dati comportino il cambiamento di
competenza  territoriale  della  A.S.Re.M.,  e'  compito del servizio
veterinario  della A.S.Re.M. trasmettere d'ufficio tale variazione al
servizio della zona divenuta competente territorialmente.
   8.  In caso di trasferimento della proprieta' o della detenzione a
qualsiasi  titolo  e di carattere non temporaneo, il cedente effettua
la  relativa  comunicazione  tramite  l'allegato  n.  2  al  servizio
veterinario   della   zona  territoriale  dell'A.S.Re.M.  di  propria
residenza,  indicando le generalita' complete del nuovo responsabile,
che controfirma e ne trattiene una copia.
   9. La variazione di responsabile non ha effetto se non dal momento
della  registrazione  dell'avvenuto  aggiornamento  della  BDCM e del
ritiro  da  parte  del  nuovo  responsabile  del  cane  del tesserino
tascabile,   opportunamente   vidimato   dal  veterinario  A.S.Re.M.,
riportante  tutti  i  dati  del  cane  e  del nuovo proprietario, con
effettiva presa in carico dell'animale da parte di quest'ultimo.
   10.   Nei   casi   di  soppressione  dell'animale,  alla  relativa
comunicazione  (allegato  n.  4)  va  allegata  copia del certificato
veterinario   in   cui  sono  riportati  i  motivi  dell'applicazione
dell'eutanasia.