Art. 11. Modalita' di iscrizione e identificazione 1. I proprietari o detentori di cani sono tenuti, ai sensi della legge regionale n. 7/2005 e del presente regolamento, ad iscrivere i propri cani alla BDCM, secondo le procedure di seguito descritte: a) il cane deve essere identificato ed iscritto in anagrafe presso il servizio veterinario della zona dell'A.S.Re.M. territorialmente competente entro i primi due mesi di vita; in caso di vendita o cessione prima di tale data, l'identificazione deve essere anticipata; b) al momento dell'identificazione, il responsabile del cane deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validita' ed il codice fiscale, indispensabili per la registrazione in BDCM; c) al responsabile del cane verra' consegnata la denuncia di proprieta' (allegato n. 1) completa di tutti i dati e della fustella riportante il codice del microchip; d) in un momento successivo, in seguito alla registrazione in BDCM sara' consegnato al responsabile del cane dal servizio veterinario A.S.Re.M. o dal veterinario libero professionista che ha provveduto all'identificazione del cane, un tesserino tascabile, opportunamente vidimato dal veterinario A.S.Re.M., riportante tutti i dati del cane e del responsabile stesso. 2. Se il medico veterinario a cui il cucciolo e' sottoposto per l'identificazione valuta che per le dimensioni o per altri motivi ostativi (es. lesioni della parte, seria compromissione dello stato generale) non e' opportuna l'applicazione del microchip, dopo avere registrato il cane sugli appositi moduli, riporta la motivazione della mancata identificazione e la data in cui il cane dovra' essere ricondotto per l'intervento. Al responsabile verra' consegnata copia della scheda di identificazione del cane con le suddette indicazioni. Entro la data prevista il cane dovra' essere riportato dal veterinario per la conclusione della procedura. 3. Fino all'avvenuta identificazione l'animale non potra' essere ceduto. 4. La registrazione in banca dati avverra' solo nel momento in cui il cane sara' stato identificato tramite il microchip, ma il proprietario dell'animale avra' nel frattempo copia della scheda che attesta che ha rispettato l'obbligo di legge e che solo motivazioni particolari hanno impedito l'inserimento del microchip. 5. Coloro che possiedono un cane introdotto stabilmente da altre regioni o da altri stati, sono tenuti, entro quindici giorni dall'acquisizione dell'animale: a) per i cani gia' identificati con microchip che risultino provvisti della certificazione veterinaria e/o iscritti nella Banca dati nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.Re.M. di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. La suddetta segnalazione deve avvenire tramite la consegna della documentazione rilasciata dalla regione o stato di provenienza eventualmente integrata con i campi obbligatori dell'allegato n. 1 se mancanti; b) per i cani gia' identificati con microchip che risultino sprovvisti della certificazione veterinaria e/o non iscritti nella Banca dati nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario della zona territoriale A.S.Re.M. di residenza per la registrazione nella banca dati regionale previo pagamento della sanzione prevista dall'art. 13, comma 2; c) per i cani non ancora identificati, all'identificazione e registrazione dei cani stessi previo pagamento della sanzione prevista dall'art. 13, comma 4. 6. Il responsabile del cane ha l'obbligo di segnalare al servizio veterinario della zona territoriale della A.S.Re.M., utilizzando i relativi allegati al presente regolamento, le seguenti variazioni che dovessero verificarsi: a) entro quindici giorni, il cambio residenza o domicilio, la cessione ad altro proprietario o la morte del cane; b) entro tre giorni, i casi di smarrimento o di ritrovamento di un cane. Quest'ultimo obbligo corre anche per i veterinari liberi professionisti qualora intervengano, direttamente o su richiesta, su animali per i quali non sia rintracciabile il proprietario. 7. Le suddette segnalazioni vanno effettuate presso la zona territoriale dell'A.S.Re.M. dove il cane e' stato registrato. Nei casi in cui le variazioni dei dati comportino il cambiamento di competenza territoriale della A.S.Re.M., e' compito del servizio veterinario della A.S.Re.M. trasmettere d'ufficio tale variazione al servizio della zona divenuta competente territorialmente. 8. In caso di trasferimento della proprieta' o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo, il cedente effettua la relativa comunicazione tramite l'allegato n. 2 al servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.Re.M. di propria residenza, indicando le generalita' complete del nuovo responsabile, che controfirma e ne trattiene una copia. 9. La variazione di responsabile non ha effetto se non dal momento della registrazione dell'avvenuto aggiornamento della BDCM e del ritiro da parte del nuovo responsabile del cane del tesserino tascabile, opportunamente vidimato dal veterinario A.S.Re.M., riportante tutti i dati del cane e del nuovo proprietario, con effettiva presa in carico dell'animale da parte di quest'ultimo. 10. Nei casi di soppressione dell'animale, alla relativa comunicazione (allegato n. 4) va allegata copia del certificato veterinario in cui sono riportati i motivi dell'applicazione dell'eutanasia.